Basta con il taglio indiscriminato degli alberi lungo la vecchia S.R. n. 429!

11 months ago 52

strada alberata

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), ricevute numerose segnalazioni, ha proceduto a inoltrare (26 aprile 2023) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione provvedimenti in merito all’imminente taglio di 64 Pini domestici (Pinus pinea) lungo la ex strada regionale (S.R.) n. 429 “Empolese-Valdelsa”, ora strada metropolitana, nel tratto in località Molin Nuovo e Cambiano, nei territori comunali di  Empoli e di Castelfiorentino, per conto della Città metropolitana di Firenze.

Coinvolti la stessa Città metropolitana di Firenze, il Ministero della Transizione Ecologica,il Ministero della Cultura, il Prefetto di Firenze, i Comuni di Empoli e di Castelfiorentino e i Carabinieri Forestale, informata per opportuna conoscenza anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

Già con istanza del 16 aprile 2021 il GrIG aveva segnalato alle amministrazioni pubbliche competenti analogo taglio arboreo nel tratto in Comune di Certaldo.

Certaldo, taglio degli alberi lungo la vecchia S.R. n. 429 (aprile 2021)

Non si comprende il senso del taglio indiscriminato proprio quando la perizia effettuata (dott. for. Cristiano Castaldi, marzo 2022) per conto della Città metropolitana di Firenze specificamente sui 535 alberi residui dei filari stradali individua solo 15 ipotesi di necessario abbattimento di esemplari di Pino domestico (Pinus pinea) e di Platano ibrido (Platanus x acerifolia) e altre 41 ipotesi di potature professionali e approfondimenti strumentali.

L’attuale alberatura stradale è stata stimata con un valore economico pari a ben 4.303.758,35 euro: appare del tutto evidente che tagli arborei non necessari provochino – oltre a un degrado ambientale e paesaggistico – anche un danno economico al patrimonio dell’Ente pubblico territoriale suscettibile di ulteriori approfondimenti.

La perizia svolta per conto della Città metropolitana segnala “l’opportunità di ripiantagione e rinfoltimento dei filari, sia pure sulla base di un idoneo progetto che tenga conto degli spazi e delle esigenze della viabilità, come pure della normativa esistente”, in quanto “la necessità della piantagione di nuovi alberi, oltre quelli per i quali è previsto l’abbattimento con questa valutazione, scaturisce dal fatto che la presenza di alberi a lato delle strade diminuisce la probabilità del verificarsi di incidenti stradali, come ampiamente dimostrato da abbondante letteratura italiana ed estera … Fra i molti aspetti che dimostrano questa affermazione ci piace qui rimarcare il fatto che gli alberi sono in grado di ombreggiare la strada e quindi ridurre la probabilità di accecamento derivante dal sole quando questo è basso sull’orizzonte, che è una delle cause principali della perdita di controllo della vettura. Inoltre la sequenza degli alberi a lato della strada tende a far ridurre la velocità dei veicoli, in particolare se, in prossimità dei centri abitati, la distanza fra gli alberi viene lievemente ridotta (ciò fornisce l’illusione che la velocità tenuta è in aumento e quindi induce il conducente a rallentare)”.

Infatti, per cattiva interpretazione del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i.), tuttora troppo spesso ai lati delle strade vien fatto il deserto e viene chiamato sicurezza stradale.

nido di Verdoni (Carduelis chloris chloris)

In realtà, in realtà, l’art. 26, comma 6°, del D.P.R. n. 495/1993 e s.m.i. (regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada) dispone che “la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m”.

Inequivocabilmente si riferisce alla nuova piantagione di alberi, non a quelli già viventi alla data di entrata in vigore del Codice della Strada.

I soggetti titolari delle strade (Stato, Regioni, Enti locali, ecc.) hanno certamente il compito di provvedere “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi” (art. 14, comma 1°, lettera a, del decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i.), ma non devono certo abbattere alberi e siepi senza criterio.

Lo afferma chiaramente la circolare Ministero Trasporti e Infrastrutture n. 3224 del 10 giugno 2011 (“Richiesta di parere D. Lgs. n. 285/92 art. 14 – Alberi ubicati nelle pertinenze stradali”) che interpreta autorevolmente il tema, indicando come vietata la sola nuova piantumazione degli alberi, senza alcuna previsione di rimozione obbligata degli alberi già viventi al momento dell’entrata in vigore del Codice della Strada, riguardo cui sarebbe opportuna una valutazione caso per caso.

Non sono note le motivazioni specifiche che hanno portato la Città metropolitana a disporre questo taglio radicale dei caratteristici filari di alberi, ma nel periodo primaverile ed estivo (come richiede anche l’I.S.P.R.A. con il parere n. 28907 del 3 maggio 2019) sono vietati tutti gli interventi che possano disturbare la riproduzione dell’avifauna selvatica (art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i.,).

Tali divieti sono ripresi dall’art. 79, comma 2°, della legge regionale Toscana n. 30/2015 e s.m.i.

Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato, in particolare ai sensi dell’art. 544 ter cod. pen.

I previsti lavori di taglio arboreo devono essere immediatamente rivisti per effettuare le opportune verifiche e valutazioni sulla tutela del patrimonio ambientale e la sicurezza stradale.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

albero solo, il trionfo della pretesa sicurezza stradale

(foto S.B., S.D., archivio GrIG)

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