Come si valutano i danni ambientali e al patrimonio culturale più gravi…

3 months ago 42

Gabbiano reale mediterraneo (Larus michahellis)

La Camera dei deputati ha approvato la nuova legge che inasprisce le sanzioni per chi distrugge, deteriora, disperde, deturpa e usa illecitamente beni paesaggistici e culturali.

L’occasione è data dalle proteste – giuste negli obiettivi, tutt’altro che condivisibili nei metodi – di Ultima Generazione e di analoghe formazioni.

Nei casi più gravi è prevista la reclusione fino a cinque anni (nuovo art. 635 cod. pen.).

Va bene, siamo d’accordo, però ricordiamo, per esempio, che

– nei casi più gravi gli autori delle opere illecite in aree tutelate con il vincolo paesaggistico possono essere sanzionati con la reclusione fino a quattro anni (art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);

– nei casi più gravi gli autori della lottizzazione abusiva possono essere sanzionati (oltre che con la confisca delle aree interessate) con l’arresto fino a due anni (art. 44  L del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.);

– nei casi più gravi gli autori di uccisioni crudeli o gratuite di animali possono essere sanzionati con la reclusione fino a due anni (art. 544 bis cod. pen.);

Domus de Maria, Piscinnì, demolizione degli abusi edilizi (1999)

– nei casi più gravi gli autori di caccia illecita ai danni di Orso, Stambecco, Camoscio d’Abruzzo, Muflone sardo possono essere sanzionati con l’arresto fino a un anno e due anni per il solo Orso marsicano (art. 30, comma 1°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.);

– nei casi più gravi gli autori di abbandono di rifiuti pericolosi possono essere sanzionati con l’arresto fino a due anni, gli autori di discarica abusiva di rifiuti pericolosi sono sanzionati con l’arresto fino a tre anni (art. 256 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.).

Ambiente, patrimonio culturale, fauna selvatica possono essere degradati o anche massacrati, ma gli autori, se pure si giunge a sentenza definitiva prima dell’arrivo della prescrizione, di solito rischiano ben poco.

Sarebbe proprio il caso che il Parlamento provveda al più presto a render realmente efficaci e adeguate le sanzioni per speculatori abusivi, inquinatori, bracconieri.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

dal sito web istituzionale della Camera dei Deputati, 18 gennaio 2024

Giovedì 18 gennaio – Aula

Sanzioni per chi deturpa beni culturali o paesaggistici, approvazione definitiva

Nella seduta di giovedì 18 l’Assemblea ha approvato in via definitiva il disegno di legge: Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale (C. 1297) e l’abbinata proposta di legge (C. 789).

Tarquinia, Lupo massacrato (24 gennaio 2014)

A.N.S.A., 18 gennaio 2024

Sì alla legge contro le ecoproteste, carcere fino a 5 anni.

Sanzioni più severe per chi imbratta o deturpa beni culturali e paesaggistici. Sangiuliano: “Gli italiani non pagano più per i danni degli ecovandali”. (Anna Laura Bussa)

Chiusdino, ruderi dell’Abbazia di San Galgano

Cosa prevede la legge contro le ecoproteste. Carcere fino a 5 anni.

Inasprimento delle sanzioni. L’autorità competente è il Prefetto.

Il disegno di legge di conversione del decreto contro le ecoproteste, approvato in via definitiva dalla Camera, prevede un inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi provochi danni a beni culturali o paesaggistici.

Nel mirino del governo i giovani di gruppi come “Ultima generazione” che, per contestare le politiche che hanno portato all’impazzimento del clima, hanno gettato vernici su monumenti, quadri o nei canali di Venezia.

Questo, in estrema sintesi il contenuto del testo che porta la firma del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, già approvato l’11 luglio dal Senato:

LE SANZIONI: Nel testo si legge che chiunque distrugga, disperda, deteriori, renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con una sanzione che va dai 20.000 ai 60.000 euro. Se si arriva ad “un uso pregiudizievole per la conservazione o integrità” di questi beni o ad un loro “uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico” la sanzione può oscillare da 10.000 a 40.000 euro. L’autorità competente ad occuparsi della materia è il Prefetto e la notifica all’interessato deve avvenire entro 120 giorni dalla commissione del fatto.

CON IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI SI FINANZIA IL MINISTERO: I proventi delle sanzioni verranno riassegnati al Ministero della Cultura per il ripristino dei beni danneggiati. Se la sanzione verrà pagata entro 30 giorni dalla notifica, sarà ridotta. Tranne per chi si sia già avvalso di questo beneficio negli ultimi 5 anni.

IL CARCERE: Si modificano due articoli del codice penale: il 635 e il 639. Rischia da 1 a 5 anni di carcere chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili beni mobili o immobili durante manifestazioni pubbliche. Oltre al pagamento di una multa fino a 10.000 euro. Se, invece, il danneggiamento avverrà in musei, pinacoteche o gallerie la reclusione potrà andare da 1 a 6 mesi e la multa potrà essere da 300 a 1.000 euro.

Venezia

(foto da mailing list ambientalista, M.D., S.D., archivio GrIG)

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