Garante privacy: AI tuteli dignità persona. Minori e web? no veti, ma sia sicuro

9 months ago 42

Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale va indirizzato “in una direzione compatibile con la tutela della persona”. A sottolinearlo è il presidente del Garante privacy, Pasquale Stanzione. L’occasione, la presentazione della Relazione al Parlamento che riassume le azioni messe in campo nel corso del 2022, nell’anno che coincide con il 25esimo anniversario dell’authority.

Stanzione: l’AI tuteli la dignità personale

“Alla infinita volontà di potenza della tecnica, a ciò che si è definito il playing God, deve porsi un indirizzo e un limite, etico e giuridico, a tutela della dignità della persona. Il rischio, altrimenti, è che le tecniche divengano sempre più opache, mentre le persone sempre più trasparenti, secondo l’idea dell’uomo di vetro cara a sistemi tutt’altro che democratici”, ha affermato Stanzione citando nello specifico il caso Chat Gpt. “L’intervento del Garante, ha detto in riferimento al chatbot di OpenAI, ha consentito di indirizzare lo sviluppo di questa forma d’intelligenza artificiale generativa in una direzione compatibile con la tutela della persona, contrastando lo sfruttamento di quei frammenti dell’io che sono i dati personali. La loro protezione è protezione della libertà e della dignità della persona, tanto più quando sono coinvolti i minori, con la comprensibile voglia, propria di quella fase della vita, di fare esperienza di tutto, anche di ciò che è troppo più grande di loro”.

Attenzione al metaverso

Un monito è arrivato anche sull’uso del metaverso, su cui il garante ha detto: “pone rischi non meno trascurabili”, con “implicazioni dirimenti sulla società e sulla stessa antropologia contemporanea”.
“Andranno adottate tutte le misure necessarie ad impedire un’eccessiva dipendenza, soprattutto dei giovani, da questa dimensione quasi onirica, capace di alienarli dalla realtà e di svincolarli dal rapporto con essa, proiettandoli nello spazio dell’infinitamente possibile”.

“L’esperienza immersiva e totalizzante” che il metaverso consente, ha ribadito Stanzione, “rendendo l’utente protagonista e non solo fruitore del suo mondo, avrà un impatto non trascurabile sul rapporto tra uomo e tecnica. Alcuni ricercatori prefigurano, addirittura, un’ibridazione così profonda tra reale e virtuale nella percezione degli utenti, da potersi ipotizzare persino delle ‘cyberemozioni’, in grado di trasformare l’esperienza soggettiva”.
“Molto delle sue potenzialità e dei suoi rischi dipenderà da come verrà strutturato, se cioè sarà terreno di conquista dei soli big tech, riproducendo l’oligopolio del capitalismo digitale, se sarà open source o se invece vedrà una presenza, da definire nei modi e nelle forme, del pubblico. Certo è che la concentrazione di dati che comporterà questa vera e propria società della simulazione, dovrà essere bilanciata da responsabilità rilevanti delle piattaforme”.

Attenzione ai rischi di monetizzazione della privacy

Tra le “criticità del capitalismo delle piattaforme” Stanzione ha rilevato anche che c’è “la tendenza alla remunerazione del consenso al trattamento dei dati personali, assunto come parte di uno scambio tra dati e servizi”.
L’Autorità, ricorda Stanzione, “se ne sta occupando, in particolare, nell’ambito dell’istruttoria, avviata lo scorso autunno, sull’uso dei cookie wall da parte di molte testate giornalistiche online, che subordinano l’accesso ai contenuti alla prestazione del consenso ad attività di profilazione o, alternativamente, al pagamento di un prezzo. Per non derubricare i dati personali, oggetto di un fondamentale diritto di libertà a mera risorsa economicamente sfruttabile, va delineato un confine tra data-economy e monetizzazione della privacy, con tutti i rischi, in termini di libertà ed eguaglianza, suscettibili di derivarne”.
Per Stanzione, “bisogna evitare ogni deriva che renda la privacy un lusso per pochi, contraddicendo quel percorso che l’ha resa, da tradizionale prerogativa borghese, uno straordinario presidio di tutela di tutte e tutti, soprattutto dei più vulnerabili”.

Accesso autonomo dei minori al web

Spazio anche a una riflessione sul rapporto tra i minori e la rete. “Stabilire la soglia di accesso autonomo dei minori alla rete” è un “tema cruciale per impedire i rischi della ‘solitudine digitale’ e, quindi, dell’esposizione del minore a contenuti potenzialmente lesivi per lo sviluppo della sua personalità, senza neppure la mediazione degli adulti di riferimento”, ha detto Stanzione. “Non si tratta di proibire l’uso dei social (le cui potenzialità emancipatrici sono simboleggiate ad esempio dall’ausilio che hanno, in vario modo, fornito al movimento femminista iraniano)”, ha precisato, “ma certamente di renderlo più sicuro; per i minori innanzitutto”.
“I giovani fanno esperienza del mondo soprattutto tramite il web, senza tuttavia disporre degli strumenti per comprenderlo e spesso imbattendosi, da soli, in contenuti inadatti alla loro età, con attitudine manipolativa”.
“Queste distorsioni dell’informazione e delle relazioni in rete, l’eclissi del reale, sono tanto più pregiudizievoli per chi, come i giovani, non dispone ancora delle risorse cognitive e del senso critico per discernere le notizie vere dalle fake news, la critica dall’hate speech, la nuova amicizia dal grooming”, ha rilevato ancora.

Altrettanto gravi i rischi di “coinvolgimento del minore in sfide potenzialmente anche letali, nella cessione di scatti intimi poi utilizzati a fini estorsivi, in incontri pericolosi, non più solo virtuali”, ha citato poi.
Tutte situazioni per cui la disciplina di protezione della privacy offre “un presidio importante”.

Guardando anche alla recente attualità, il garante ha dedicato un riflessione anche alla “ricerca spasmodica, da parte dei giovani, di una ‘visibilità’ sui social spinta sino al punto di mettere a rischio la vita degli altri”.
Si rischia “di divenire spettatori inerti del male o, come nel recente caso di cronaca, di sacrificare la vita di un bambino per un like in più.”.

Evitare diffusione delle intercettazioni irrilevanti

Nella Relazione è entrato anche il tema delle intercettazioni, ricordando come “le vere innovazioni delle riforme recenti siano state la previsione di criteri di essenzialità nella redazione dei brogliacci o nella citazione delle conversazioni nei provvedimenti cautelari e la devoluzione delle conversazioni irrilevanti o inutilizzabili all’archivio riservato, con l’applicazione del regime del segreto d’ufficio e sanzioni rilevanti in caso di diffusione”. “L’effettiva impenetrabilità dell’archivio rappresenta, pertanto, il punto di forza della disciplina vigente, che va però concretizzato con misure realmente idonee a impedire la circolazione extraprocessuale delle intercettazioni irrilevanti. Per questo, l’archivio in cui esse sono custodite dev’essere protetto adeguatamente, con misure indicate da tempo dal Garante e che devono rappresentare lo standard uniforme di garanzia per ciascun ufficio giudiziario”.
“Importante, ha sottolineate, è anche la possibilità di ottenere la rettifica o la cancellazione di propri dati illegittimamente trattati in sede processuale, che può offrire una tutela significativa ai terzi le cui conversazioni siano state intercettate e riportate in atti processuali, in maniera scorretta o eccedente”. Più complesso, sottolinea, è il tema della pubblicazione, in violazione del segreto, “di stralci spesso ampi di conversazioni captate. Benché questo divieto sia posto a tutela non tanto della privacy quanto della neutralità conoscitiva del giudice, la sua violazione (che ben può ledere la riservatezza) integra comunque un trattamento illegittimo di dati personali”. Per quanto riguarda invece “le intercettazioni mediante captatori, le potenzialità intrusive di tali strumenti impongono uno scrutinio rigoroso di proporzionalità nel rapporto tra esigenze investigative e privacy”.

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