Più spazio agli accumuli, al mini-eolico e al fotovoltaico flottante, nuove regole per biometano e cave e una revisione dei criteri applicabili ai terreni agricoli. Si amplia, rispetto alla proposta della Giunta, il testo del disegno di legge piemontese sulle aree idonee licenziato l’8 luglio dalle commissioni Ambiente e Agricoltura del Consiglio regionale.
Il provvedimento, che deve ancora completare l’iter in aula, individua le aree idonee ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa statale. Le modifiche intervengono anche su agrivoltaico, procedure autorizzative, compensazioni e requisiti dei progetti.
Fotovoltaico agricolo, conta il danno irreversibile
Uno degli interventi più significativi riguarda gli impianti fotovoltaici nelle aree agricole. La proposta presentata dalla Giunta ad aprile escludeva gli interventi che non consentissero il pieno ripristino della produttività agricola dei luoghi. Il nuovo testo chiede invece di evitare, nelle aree agricole produttive, gli impianti che compromettano “in modo irreversibile” la capacità produttiva dei suoli.
La valutazione dovrà considerare la tipologia del terreno, l’effettivo utilizzo agricolo, la natura produttiva o meno dell’area e, per l’agrivoltaico, il piano agronomico.
Restano invariati i tetti alle superfici agricole qualificabili come idonee: massimo 0,8% della superficie agricola utilizzata (Sau) regionale, comprendendo anche gli impianti agrivoltaici in esercizio o autorizzati, e 2% della Sau di ciascun Comune. Quest’ultima soglia può salire al 3% per impianti destinati all’autoconsumo industriale o alle comunità energetiche rinnovabili.
Per l’agrivoltaico la Giunta dovrà definire entro 180 giorni ulteriori criteri e modalità di monitoraggio, ma senza introdurre vincoli localizzativi, requisiti tecnici o condizioni ostative aggiuntive rispetto alla normativa statale. Il testo chiarisce inoltre che potranno essere considerate configurazioni diverse dagli impianti con moduli necessariamente sollevati da terra, purché compatibili con la continuità dell’attività agricola, con la coltura praticata e con un piano agronomico obbligatorio.
Apertura a Bess, mini-eolico e impianti flottanti
Cambia in modo netto la disciplina degli accumuli elettrochimici stand alone. La prima versione demandava alla Giunta l’approvazione, entro 240 giorni, di appositi indirizzi localizzativi. Questo passaggio è stato cancellato.
Le Bess non integrate con un impianto di produzione, insieme alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili, potranno essere localizzate nelle aree idonee quando funzionali all’integrazione delle rinnovabili, alla sicurezza del sistema elettrico, alla stabilità della rete e alla gestione dell’energia da fonti rinnovabili.
Per l’eolico invece rimane il requisito di almeno 2.500 ore equivalenti di producibilità annua, ma viene introdotta un’eccezione per gli impianti con potenza inferiore a 20 kW, aprendo quindi al mini-eolico anche nei siti che non raggiungono quella soglia.
Entra inoltre la disciplina del fotovoltaico flottante negli invasi idrici e nei laghi di cava. I pannelli potranno occupare fino al 60% della superficie libera dello specchio d’acqua, lasciando almeno 20 metri liberi dalle sponde e dalle strutture idrauliche.
Fasce di 350 metri anche in aree agricole
Si amplia anche l’elenco delle ulteriori aree idonee. La fascia intorno ai siti oggetto di bonifica passa da 50 a 100 metri. Si aggiungono i canali irrigui pubblici e privati e le aree entro 150 metri da superstrade e strade ad alto scorrimento con almeno due corsie per senso di marcia, nel rispetto degli eventuali vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici e di sicurezza.
Per quanto riguarda le fasce fino a 350 metri intorno alle zone industriali, direzionali, artigianali, commerciali, logistiche e destinate ai centri di elaborazione dati, nella proposta della Giunta erano considerate idonee soltanto “al di fuori delle aree classificate agricole”.
Questa esclusione scompare nel testo di luglio: potranno quindi rientrare tra le aree idonee anche terreni urbanisticamente agricoli compresi nei 350 metri, pur nel rispetto dei limiti sulla Sau. Il provvedimento inserisce inoltre una specifica fascia della stessa ampiezza intorno ai data center.
Target minimo e fasce vicino alle abitazioni
I 4.991 MW di potenza rinnovabile aggiuntiva assegnati al Piemonte al 2030 vengono ora definiti espressamente come un “obiettivo minimo”.
I Comuni potranno inoltre individuare, attraverso la pianificazione urbanistica, una fascia di rispetto fino a 50 metri dai confini degli ambiti urbanizzati residenziali e dai singoli edifici abitativi legittimamente costruiti. All’interno della fascia sarà vietato installare impianti a terra o elevati da terra, con la finalità dichiarata di tutelare il benessere della collettività e il decoro urbano.
Gli obblighi di installazione del fotovoltaico, inizialmente previsti per le nuove medie e grandi strutture commerciali, vengono poi estesi alla realizzazione di data center e poli logistici. Per le strutture di vendita interessate da interventi superiori al restauro e risanamento conservativo rimane l’obbligo di installare una potenza pari alla metà di quella prevista per le nuove costruzioni, salvo l’impossibilità comprovata di reperire superfici disponibili.
Biometano e progetti delle Cer
Tra gli articoli aggiunti durante l’esame in commissione ce n’è uno (art.7) dedicato al biometano. I progetti di nuovi impianti, così come le riconversioni di impianti a biogas che aumentino la produzione annuale di metano, dovranno presentare contratti, anche preliminari, per la fornitura della totalità delle materie prime.
Dovrà inoltre essere dimostrata la disponibilità agronomica dei terreni necessari per utilizzare il digestato nel rispetto della normativa.
Cambia anche la disciplina del cumulo dei progetti fotovoltaici e agrivoltaici. In generale, gli impianti vicini e presentati dallo stesso soggetto, o riconducibili al medesimo centro di interessi, continuano a essere sommati per stabilire se si debba applicare l’attività libera, la procedura abilitativa semplificata o l’autorizzazione unica.
Il nuovo testo esclude però da questo meccanismo le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile. Più piccoli progetti appartenenti a queste configurazioni non determineranno quindi, attraverso la somma delle potenze, il passaggio automatico a un regime amministrativo più complesso.
Compensazioni e recupero delle cave
Viene attenuata anche la conseguenza prevista per chi non realizza le misure di compensazione ambientale e territoriale entro i termini indicati nel titolo autorizzativo. La proposta della Giunta stabiliva la decadenza del titolo, mentre il testo modificato prevede una diffida, un ulteriore termine per adempiere e, in caso di persistente inosservanza, l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 190/2024.
Le compensazioni restano previste in particolare per gli impianti oltre 1 MW e devono privilegiare interventi di efficienza energetica, illuminazione pubblica, autoconsumo rinnovabile e costituzione di Cer.
Un ultimo nuovo articolo modifica infine la legge regionale sulle cave. L’assetto conclusivo delle aree estrattive potrà comprendere impianti fotovoltaici compatibili con l’attività e con il recupero dei luoghi.
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