No alla legge provinciale trentina ammazza Orsi e Lupi!

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Orso bruno (Ursus arctos)

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inoltrato (29 marzo 2024) una specifica istanza alla Commissione europea alla Commissione europea affinchè valuti l’apertura di una procedura di infrazione (art. 258 TFUE) in relazione alla legge provinciale Trento n. 2/2024, che ha modificato e integrato la precedente n. 9/2018 in materia di abbattimento di esemplari di Orso (Ursus arctos) e di Lupo (Canis lupus).

Sono stati coinvolti anche il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie affinchè valutino la possibilità di ricorso governativo per conflitto di competenze (art. 127 Cost.) per lesione delle competenze statali esclusive in tema di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi (art. 117 Cost.).

Trento, loc. Casteller, Centro Vivaistico Forestale, recinto per i c.d. Orsi problematici

Fra le disposizioni di dubbia legittimità c’è senz’altro una sorta di autorizzazione preventiva all’abbattimento di Orsi.    Infatti, c’è l’individuazione ”in sede di prima applicazione, per il 2024 e il 2025, in base all’analisi demografica condotta dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel 2023, a supporto della valutazione delle possibili opzioni gestionali,” del numero di esemplari abbattibili “per la specie Ursus arctos … determinato nel massimo di otto esemplari all’anno, di cui non più di due femmine adulte e non più di due maschi adulti”.   

L’individuazione di un numero così prefissato in assenza di qualsiasi logica tecnico-scientifica appare frutto di mera scelta politica, visto che l’I.S.P.R.A. ha sempre affermato quale necessaria una valutazione caso per caso.

Lago di Prà da Stua (Avio, TN), Orso bruno (Ursus arctos)

La politica provinciale trentina in materia di fauna selvatica appare, invece, sempre più improntata a un cupo e assurdo pregiudizio ormai al limite del patologico contro Orsi e Lupi, fondamentali fattori di salvaguardia della biodiversità e di equilibrio della fauna selvatica.

L’Orso e il Lupo sono specie rigorosamente protetta dalla direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e seminaturali, la fauna e la flora, dalla Convenzione internazionale di Berna (esecutiva con la legge n. 503/1981), dalla legge n. 157/1992 e s.m.i.

I criteri, piuttosto stringenti, per la concessione di deroghe al regime di assoluta tutela (art. 16 della direttiva n. 92/43/CEE) non appaiono minimamente rispettati, come da puntuali documenti della Commissione europea.

Si ricorda che qualora non venga rispettata la normativa comunitaria, la Commissione europea – su ricorso o d’ufficio – avvia una procedura di infrazione (art. 258 TFUE): dopo la lettera di costituzione in mora, se lo Stato membro non si adegua ai “pareri motivati” comunitari, la Commissione  può inoltrare ricorso alla Corte, che, in caso di violazioni del diritto comunitario, dispone sentenza di condanna che può prevedere una sanzione pecuniaria (oltre alle spese del procedimento) commisurata alla gravità della violazione e al periodo di durata.

Le sanzioni pecuniarie conseguenti a una condanna al termine di una procedura di infrazione sono state fissate recentemente dalla Commissione europea con la Comunicazione Commissione SEC 2005 (1658): la sanzione minima per l’Italia è stata determinata in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, in base alla gravità dell’infrazione.

L’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia per gli aspetti pecuniari avviene molto rapidamente: la Commissione europea decurta direttamente i trasferimenti finanziari dovuti allo Stato membro condannato: in Italia gli effetti della sanzione pecuniaria vengono scaricati sull’Ente pubblico territoriale o altra amministrazione pubblica responsabile dell’illecito comunitario (art. 16 bis della legge n. 11/2005 e s.m.i.).

Orso bruno (Ursus arctos)

Insomma, le condanne arrivano e vengono pure eseguite.

Ovviamente gli amministratori e/o funzionari pubblici che hanno compiuto gli atti che hanno sostanziato l’illecito comunitario possono risponderne in sede di danno erariale.

E per quale curioso motivo i contribuenti dovrebbero pagare i deliri anti-orso e i deliri anti-Lupo di questi amministratori pubblici e dei loro accoliti?

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Lupo (Canis lupus, foto Raniero Massoli Novelli)

(foto Raniero Massoli Novelli, da mailing list ambientalista, S.D., archivio GrIG)

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