Respinto in sede giurisdizionale l’assalto della speculazione energetica ai beni ambientali e culturali di Serra Taccori (Uta).

1 month ago 122

Cagliari, sede del T.A.R. Sardegna (Piazza del Carmine-Via Sassari)

la petizione Si all’energia rinnovabile, no alla speculazione energetica! si firma qui.

Il T.A.R. Sardegna, con la sentenza Sez. I, 8 ottobre 2025, n. 857, ha respinto il ricorso della società romana Diomede s.r.l. avverso il D.M. Ambiente n. 373 del 7 novembre 2024, adottato di concerto con il Ministero della Cultura, che ha concluso negativamente il relativo procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) del progetto per la realizzazione di una centrale fotovoltaica a terra con potenza superiore a 96 MWp su un’estensione di oltre 220 ettari di area agricola densa di testimonianze archeologiche prevalentemente di epoca nuragica in località Serra Taccori, in Comune di Uta (CA).

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), già intervenuta nel procedimento di V.I.A. con specifico atto di intervento (31 marzo 2023), è intervenuta anche davanti al T.A.R. in difesa delle ragioni ambientali e culturali, validamente rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Augusto Melis Costa, del Foro di Cagliari.

Sardegna, nuraghe

I Giudici amministrativi sardi hanno riconosciuto la bontà delle argomentazioni e valutazioni ministeriali nel difendere un esempio del tipico paesaggio archeologico della Sardegna.

Nel sito il sito preistorico di Su Niu de su Pilloni, esteso 4 ettari e individuato con D.M. 3 agosto 1983, numerosi Nuraghi e un villaggio nuragico (Mitza Padentina) tutelati per legge con vincolo culturale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), la stessa “Relazione Archeologica” presente nello studio di impatto ambientale evidenzia un rischio archeologico alto nella vasta area intorno al Nuraghe Taccori, con presenze archeologiche di epoca nuragica e di epoca romana.

Sarebbe stato un impianto di produzione energetica decisamente fuori luogo e per giunta inutile per la collettività, un tipico caso di speculazione energetica.

La sentenza appena depositata conferma le ragioni della difesa del paesaggio rurale archeologico del territorio sardo interessato, che non può e non dev’essere asservito – al pari del resto d’Italia – a una monocoltura industriale energetica palesemente sovradimensionata rispetto alle reali esigenze.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

P.S. non ditelo a Salvo Sottile.

centrale fotovoltaica in area agricola

N. 00857/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00268/2024 REG.RIC.

N. 00013/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 268 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Diomede S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Mario Pagliarulo, Giovanni Sicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Pnrr, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Parisi e Massimo Cambule, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Uta, Città metropolitana di Cagliari ed ENAS, non costituitisi in giudizio;

nei confronti

della Associazione Ecologista Gruppo di Intervento Giuridico (Grig), non costituitasi in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 13 del 2025, proposto da
Diomede S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

contro

Ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e Ministero della Cultura, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;
Ente Acque della Sardegna – Enas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
Comune di Uta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Salone, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Cagliari, via Maddalena 40;
Città Metropolitana di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Domenico Melis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Associazione Ecologista Gruppo D’Intervento Giuridico (Grig) – Associazione di Protezione Ambientale Riconosciuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 268 del 2024:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– della nota prot. 9151 del 22.2.2024 della Regione Sardegna, Assessorato dell’Industria, Direzione Generale dell’Industria, Servizio Energia ed Economia Verde, con la quale in riscontro alla richiesta di avvio del procedimento oggetto dell’istanza ex art. 12 D.Lgs. 387/03 presentata in data 7.9.2023, veniva comunicato che “la pratica verrà presa in carico” all’esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale in itinere presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. della Regione Sardegna a riavviare il suddetto procedimento rilasciando la dichiarazione di procedibilità dell’istanza presentata in data 7.9.2023 ovvero, se del caso, richiedendo i documenti integrativi eventualmente necessari al fine della successiva dichiarazione di procedibilità dell’istanza di rilascio dell’ Autorizzazione Unica.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diomede S.R.L. il 4.2.2025:

oltre che degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, dei seguenti ulteriori atti:

– della nota prot. 1929 del 16.1.2025 con la quale la Regione Sardegna ha comunicato che “non si procederà all’avvio del procedimento di autorizzazione unica e che pertanto l’istanza verrà archiviata”;

– di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi inclusi, per quanto occorrer possa: – il Decreto prot. n. 373 del 6.11.2024 con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura ha espresso un “giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto di un impianto fotovoltaico a terra collegato alla Rete di Trasmissione Nazionale, dalla potenza nominale di 96,152 MWp, in località “Serra Taccori”, Comune di Uta (CA)”; – il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 333 del 13.6.2024, unitamente a tutti gli atti e pareri ivi richiamati; – il parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura prot. n. 21578 del 24.7.2024, unitamente a tutti gli atti e pareri ivi richiamati

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a.

della Regione Sardegna all’avvio del suddetto procedimento rilasciando la dichiarazione di procedibilità dell’istanza ovvero, se del caso, richiedendo i documenti integrativi eventualmente necessari al fine della successiva dichiarazione di procedibilità dell’istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12, D.Lgs. 387/03.

quanto al ricorso n. 13 del 2025:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del Decreto prot. n. 373 del 6.11.2024 con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura ha espresso un “giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto di un impianto fotovoltaico a terra collegato alla Rete di Trasmissione Nazionale, dalla potenza nominale di 96,152 MWp, in località “Serra Taccori”, Comune di Uta (CA)”;

– del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 333 del 13.6.2024;

– del parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura prot. n. 21578 del 24.7.2024, unitamente a tutti i relativi allegati (ivi inclusi i pareri endoprocedimentali prot. n. 6637 del 19/04/2023 e prot. n. 22936 del 19/12/2023 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna, nonché il “contributo istruttorio” prot. n. 1757 del 16/01/2024 del “Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP quale UO della SS-PNRR”);

– del “parere conclusivo” della Regione Sardegna prot. n. 17051 del 29.5.2024 (prot. Mase 99659 del 30.05.2024), nonché, per quanto occorrer possa, di tutti i relativi allegati (ivi inclusi: nota prot. n. 4738 del 13.05.2024 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna; nota prot. n. 32957 del 09.05.2024 della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; nota prot. n. 15727 del 14.05.2024 n. 15281 di pari data, della Città Metropolitana di Cagliari; nota prot. n. 6675 del 16.05.2024 dell’Ente Acque della Sardegna; nota prot. n. 26225 del 17.05.2024 dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale);

– delle “osservazioni” della Regione Sardegna prot. n. 12771 del 21.4.2023 (prot. Mase 65136 del 21.04.2023), nonché, per quanto occorrer possa, delle note allegate alla medesima: prot. 23424 del 4.4.2023 della Regione Sardegna, Presidenza, Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale; prot. 3808 del 12.4.2023 della Regione Sardegna, Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna; prot. 15751 del 12.4.2023 della Regione Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze; prot. 8975 del 17.4.2023 della Regione Sardegna, Assessorato dei Trasporti, Direzione Generale dei Trasporti; prot. 18854 del 17.4.2023 della Regione Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia; prot. 19117 del 19.4.2023 della Regione Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;

– del parere del Comune di Uta prot. n. 7275 del 22.4.2023 (prot. Mase 65470 del 24.04.2023), nonché, per quanto occorrer possa, dell’art. 17 delle NTA del PUC ivi richiamato;

– dei pareri della Città Metropolitana di Cagliari prot. 13053 del 20.4.2023 (prot. Mase 63348 del 20.04.2023) e prot. 15727 del 14.5.2024 (prot. Mase 88546 del 14.05.2024).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diomede S.R.L. il 20.1.2025:

– della nota prot. 1929 del 16.1.2025 con la quale la Regione Sardegna ha comunicato che “non si procederà all’avvio del procedimento di autorizzazione unica e che pertanto l’istanza verrà archiviata”;

– di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Autonoma della Sardegna, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, e Comune di Uta, Città Metropolitana di Cagliari ed Ente Acque della Sardegna – Enas;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società Diomede s.r.l. ha esposto:

– di aver presentato istanza di Valutazione di impatto ambientale al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in data 10.10.2022 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 92,6408 MWp, da realizzarsi nel territorio comunale di UTA (Cagliari), località Serra Taccori;

– pendente l’istruttoria di tale procedimento, di aver depositato, in data 7.9.2023, innanzi all’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna, Servizio Energia ed Economia Verde, l’istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12, D.lgs. 387/2003;

– a seguito di diversi solleciti, la Regione Sardegna ha adottato la nota prot. 9151 del 22.2.2024, con la quale ha disposto che “In riferimento alla nota acquisita al prot. ind. 8091 del 16.2.2024, con cui è stato richiesto l’avvio del procedimento di autorizzazione unica, si comunica che le risultanze del procedimento di valutazione ambientale, tuttora in itinere per l’intervento in oggetto presso il Ministero competente, risultano necessarie per poter definire nel dettaglio l’esatta consistenza delle opere e, quale criterio di procedibilità, oltre al criterio cronologico, è stata data priorità agli impianti non assoggettati a procedura di valutazione ambientale o per i quali la stessa sia stata favorevolmente esitata, pertanto la pratica verrà presa in carico tenuto conto di quanto sopra rappresentato”.

2. Diomede ha impugnato tale nota con il ricorso principale NRG 268/2024, deducendo:

– I Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 cost.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, d.lgs. 387/03. Violazione e/o falsa applicazione del d.m. 10.9.2010. violazione e/o falsa applicazione della d.g.r. n. 3/25 del 23.1.2018. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, l. 241/90 Eccesso di potere sub specie di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, in quanto il procedimento avrebbe dovuto essere avviato – previo riconoscimento della formale procedibilità dell’istanza – convocando la conferenza di servizi appositamente prevista dal comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, non costituendo un elemento a ciò ostativo la pendenza del procedimento di VIA in sede statale, così come d’altronde espressamente stabilito dal comma 4 della medesima disposizione.

In realtà, il procedimento di AU avrebbe dovuto essere avviato e, valutata la procedibilità dell’istanza, il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo sarebbe potuto essere sospeso fino a che non sarebbe stato ultimato il procedimento di VIA.

2.1. Su tali basi e previo annullamento della nota del 22.2.2024, la ricorrente ha richiesto di ordinare alla Regione Sardegna di riattivare il procedimento e, per l’effetto, di verificare la procedibilità dell’istanza presentata in data 7.9.2023 ovvero di chiedere i documenti integrativi eventualmente necessari al fine della successiva dichiarazione di procedibilità dell’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica.

3. Resiste in giudizio la Regione Sardegna, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, pur rilevandone anche l’improcedibilità per carenza di interesse, essendo stato nelle more adottato il D.M. n. 373 del 6.11.2024, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto della ricorrente.

4. Il citato decreto con cui è stata denegata la valutazione positiva di compatibilità ambientale del progetto è stato impugnato dalla Diomede, unitamente agli atti presupposti epigrafati, con separato ricorso NRG 13/2025, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:

– I Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 cost.). Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione del principio di collaborazione procedimentale. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 25, d.lgs. 152/06. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/90. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione.

In tal senso, deduce la ricorrente, in primo luogo, come il provvedimento sia stato adottato avuto riguardo alla versione del progetto (la c.d. documentazione integrativa volontaria) caricata sul portale in data 6.11.2023, ma – in data 13.6.2024 ed in data 8.7.2024 – la società aveva trasmesso una nuova versione del progetto, nella quale venivano eliminate ulteriori aree.

Quindi, il provvedimento impugnato:

– è stato assunto avendo riguardo alla versione del progetto che prevedeva un’estensione pari a 65,70 ha e non quella – definitiva – ridotta a 61,9;

– non sono stati considerati i numerosi chiarimenti forniti e le ulteriori rimodulazioni, in riduzione, che assumono rilievo soprattutto sul piano “qualitativo” – sia per il lotto 1, sia per il lotto 2 – in quanto funzionali ed idonee a superare tutte le criticità emerse;

– la società si era altresì resa disponibile ad ulteriori modifiche in riduzione e rimodulazione per superare criticità attinenti ad interferenze con aree boscate e aree naturali e subnaturali.

– II Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 cost.). Violazione dei principo del giusto procedimento e della collaborazione procedimentale. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, c. 2-bis, l. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, l. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 25, d.lgs. 152/06. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti.

Quanto al parere n. 333 del 13.6.2024 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e al parere della Soprintendenza speciale per il PNRR n. 21578 del 24.7.2024:

– gli stesso definiscono in più punti il progetto come “carente” e mancante di tutte le informazioni necessarie, ma non esplicitano chiaramente quali carenze sarebbe dato riscontrare;

– le amministrazioni avrebbero dovuto chiedere gli approfondimenti e/o le integrazioni del caso a Diomede, essendo peraltro ben difficile che un progetto possa ab origine collimare e/o coincidere integralmente con le aspettative e/o i desiderata dei molteplici enti intervenuti nel corso del procedimento.

– III Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 cost.). Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione del principio di collaborazione procedimentale. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, d.lgs. 387/03. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 25, d.lgs. 152/06. Violazione e/o falsa applicazione del d.m. 10.9.2010. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, in quanto il diniego è stato assunto in violazione del principio del c.d. dissenso costruttivo: infatti nessuna amministrazione, al di là di inammissibili formule stereotipate e di mero stile (invero utilizzabili rispetto a qualsiasi progetto), ha fornito alcuna motivazione e/o quanto meno indicazione ai fini del superamento del diniego.

– IV Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 cost.). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25, d.lgs. 152/06. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, d.lgs. 199/21. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, l. 241/90. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione.

In ogni caso, il parere della Commissione n. 333 del 21.6.2024 è illegittimo sotto diversi profili di merito.

IV.1. Quanto alla motivazione per cui “Riguardo lo stralcio dei pannelli, la Commissione ritiene …esso … non risolutivo. Il lato Nord del lotto n.1 è prospiciente un’area estrattiva (vedasi Carta uso del suolo su CTRN-SIAPROG026) di cui il Proponente non ha riportato alcuna descrizione”, rileva la ricorrente come rispetto alla cava, l’area con un raggio di 500 m sia idonea ope legis (cfr. art. 20, c. 8, lett. c-ter, n. 1, D.Lgs. 199/21), sicché, anche da questo punto di vista, è evidente che non occorreva alcuna particolare “descrizione”.

IV.2. Quanto alla motivazione per cui “il lotto 1 rimane completamente in area a rischio archeologico medio ed il lotto 2 a rischio basso, ma con alcuni potenziali non valutabili”, essa non rileva poiché l’area di progetto è stata selezionata proprio perché, inter alia, non gravata da nessun vincolo archeologico, essendo anche al di fuori del nuraghe Serra Taccori.

IV.3. Non corrisponde alla realtà che “La documentazione presentata … non riporta esattamente l’uso dei suoli in essere, nel passato e la destinazione d’uso delle particelle catastali su cui s’insiste l’impianto” (cfr. elaborato SIAPROG003_INT, pagg. 41-48, recante il Quadro di riferimento Ambientale).

IV.4. Quanto alla prevista “contemporaneità delle attività di produzione di energia elettrica, di produzione agricola e zootecnica, (che) determinerebbe l’avvicendamento sull’area di personale e di mezzi per le categorie di produzione … (e al rilievo che) l’esigua distanza interfilare dei moduli fotovoltaici proposta, pari a 3,50 m non consentirebbe l’effettiva conduzione agricola del fondo”, in senso contrario rileva Diomede che non sussiste alcuna norma che stabilisca che la distanza debba essere superiore a 3,5 m e l’asserzione è apodittica anche alla luce della Relazione agronomico – agrovoltaica prodotta dalla società.

IV.5. Del pari è a dirsi con riferimento all’inciso “né vengono riportati piani di operatività specifici in caso di necessità di movimentazione di attrezzature di dimensioni maggiori”, venendo preteso un livello di dettaglio non previsto da alcuna norma.

IV.6. Quanto all’affermazione per cui vi sarebbe “Incoerenza della superficie indicata nella relazione illustrativa RELAPROG001_INT.pdf e la superficie relativa al poligono vettoriale fornito dell’area di impianto. A pag. 4 è indicata una superficie di circa 220 ettari mentre dai dati vettoriali forniti è di circa 102 ettari”, in realtà la Commissione confonde la complessiva area catastale (ossia quella acquistata dall’Impresa) con quella di progetto (ossia quella effettivamente interessata dalla presenza dei moduli e delle altre opere necessarie alla produzione energetica).

Del pari con riferimento alla tesi per cui vi sarebbe “incoerenza tra le immagini 1.3 ed 1.4 riportate a pag. 5 della relazione illustrativa ed i dati vettoriali trasmessi, come è possibile evincere dalla sottostante immagine. Tale incoerenza è stata riscontrata anche nelle immagini riportate nel Quadro Progettuale del SIA (es: rif. fig. 3 pag.11) … 3. la non coerenza tra le superfici perimetrate e le informazioni relative alle stesse (vedasi tav 4 e 5 sotto riportate). Di fatto la Tav. 4 (RELAPROG016i.pdf9 Copertura del suolo riporta più voci rispetto a quelle campite. … Pertanto, la Commissione, valuta la documentazione progettuale trasmessa dal Proponente lacunosa e poco chiara. Ne consegue la difficoltà d’espressione di un giudizio di compatibilità ambientale delle opere proposte”, alla luce dell’ultima versione del layout trasmessa dalla società in data 13.6.2023 e pubblicata sul sito del Mase il 27.6.2024 (oltre che in data 5.8.2024).

IV.7. Quanto al rilievo per cui la società non avrebbe considerato tutte le alternative tecnologiche e localizzative del progetto, rileva la ricorrente che lo studio di impatto ambientale deve valutare alternative, inclusa l’opzione zero, ragionevoli e adeguate al progetto, ma non anche, come di converso pretenderebbe la Commissione, necessariamente la collocazione in ambiti territoriali diversi rispetto a quello in cui si vorrebbe realizzare il progetto.

IV.8. Quanto all’affermazione per cui “il campo fotovoltaico interferisce con aree ad elevata naturalità, determinando quindi un impatto diretto sulle stesse non considerate dal Proponente”, essa non è fondata alla luce del contenuto della pertinente relazione (cfr. l’elaborato SIAPROG003_INT., pagg. 30-40, nonché 54-71, pubblicato sul portale in data 6.11.2023).

IV.9. In merito al rilievo per cui “la Commissione ritiene che il progetto … data la sua taglia e l’occupazione di aree di considerevole estensione (circa 220 ettari, n. d. est.), determini impatti ambientali non compatibili, specialmente per quanto concerne le componenti Biodiversità e Paesaggio, considerato che tali impatti non sono superabili o riducibili con prescrizioni ad hoc”, ciò significa contestare l’impianto affermando, genericamente, che esso sia “troppo esteso” e quindi non esprimere alcun criterio per determinare quale sarebbe l’estensione consentita, in violazione dei principi generali e dell’obbligo di motivazione puntuale ex art. 3, L. 241/90.

Sulla stessa linea, ove la Commissione rileva che “la realizzazione dell’opera, data la considerevole estensione dell’area di progetto, andrebbe ad impegnare un areale ancora caratterizzato da paesaggi, naturali e seminaturali, la cui alterazione non si ritiene passibile di mitigazioni ovvero compensabile, ciò soprattutto in relazione alla prossimità con gli ambiti forestali ed agli elementi della Rete Natura 2000 collocati ad est e ad ovest del progetto (ZSC ITB041105 Foresta di Monte Arcosu e ZSC ITB040023 Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla); la realizzazione dell’impianto A-FTV comporta la rimozione dell’attuale eucalipteto e delle formazioni erbacee e a gariga esistenti con impatti non accertabili o non mitigabili, soprattutto su biodiversità e paesaggio, oltre che suolo, sottosuolo, acque”, la Commissione non ha considerato che il progetto è suscettibile di essere modificato ed ulteriormente ridotto – come chiarito dalla società nel “riscontro” pubblicato sul portale (in data 13.6.2024 e 5.8.2024) – al fine di mitigarne gli effetti.

IV.10. Quanto alla componente “Atmosfera (Clima, Microclima e Qualità dell’Aria)”, per cui la documentazione sarebbe “generica” in quanto priva di “uno studio specifico del clima e microclima dell’area dell’Impianto”, il parere è, anche in parte qua, illegittimo perché si pretende una elaborazione di dati in realtà non prevista da nessuna norma, essendo ben sufficiente quanto riportato nell’elaborato SIAPROG003_INT. (pagg. 77-80, 85-90).

IV.11. Quanto alla motivazione per cui “la situazione idrogeologica non è del tutto caratterizzata, tenuto conto che il Proponente asserisce … che ci sono manifestazioni sorgentizie e sul versante campidanese, alcune delle quali con evidenti caratteri di termalismo (e,) relativamente alla soggiacenza della 23 falda acquifera il Proponente fornisce informazioni contrastanti poiché, da un lato dice che la falda si rinviene a profondità superiori a 30 m alla quale si possono escludere interferenze con le opere di fondazione, e dall’altro segnala nel documento “Piano Utilizzo Terre e Rocce da Scavo”, la presenza di una falda idrica a una soggiacenza variabile dai 2 ai 5 m che si instaura all’interno dell’acquifero alluvionale … , la Commissione ritiene che il sito di ubicazione non è opportunamente caratterizzato per un impianto A-FVT”, tutte le analisi condotte dal geologo, incaricato dalla proponente, portano a soluzioni coerenti con le dichiarazioni di non interferenza del progetto con la falda acquifera (cfr. Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo).

IV.12. Quanto alla motivazione per cui “… tenuto conto che il Proponente nel Piano Agronomico … evidenzia … la gestione idraulica (ruscellamenti) all’interno dell’impianto. Viene ignorata la presenza … della soggiacenza della falda a 2-5m e successivamente dichiarata a 30m. Non è riportata né una descrizione né un elaborato ad hoc che mostri le dimensioni di ingombro con le fasce di salvaguardia del Rio S’Omini Mortu che attraversa il lotto 2. Non è stato contemplato … alcun rilievo per questa componente né è stato riportato l’attuale stato di fatto quali-quantitativo delle acque sia superficiali che sotterranee. Pertanto, la Commissione ritiene che la mancanza di adeguate informazioni descrittive sugli aspetti sopra indicati e su essenziali elementi progettuali non consenta la valutazione circa la compatibilità degli impatti ambientali sulla componente acque superficiali e sotterranee”, la componente è sufficientemente trattata nello Studio Idraulico – Rel. Ilustrativa – pubblicato 6.11.23 (cfr. RELAPROG027a_AGGIUNTO).

IV.13. Quanto alla circostanza per cui sarebbero “generiche sia l’individuazione degli impatti che le misure di mitigazione … il Proponente ha descritto il suolo e sottosuolo dal punto di vista pedologico e sulla base di considerazioni conclusive di alcuni studi, delle Linee-guida IPLA e dei monitoraggi della Regione Piemonte ha dedotto e schematizzato gli impatti e le misure di mitigazioni”, rileva Diomede come l’analisi sia stata infatti effettuata utilizzando la metodologia indicata dalla letteratura tecnica di settore, tenendo conto delle matrici ambientali interessate e degli impatti potenziali correlate alla realizzazione e messa in esercizio dell’impianto come risulta dall’elaborato in tema di “Quadro Ambientale” (SIAPROG003_INT., pagg. 68-77).

IV.14. Quanto al rilievo per cui “La Commissione ritiene che la descrizione dell’area di progetto non sia conforme alla realtà, in particolare per quanto riguarda l’area più a Sud-Ovest, definita come “seminativo” … In realtà … occupata da un pascolo arbustato e arborato e da formazioni a gariga e arbusteti … Ad ovest si ha habitat 34.81 prati mediterranei sub-nitrofili. … inoltre … le opere … limiterebbero la connessione ecologica tra i siti della Rete Natura 2000 collocati ad est e ad ovest … Il progetto andrebbe a occupare un territorio… che rappresenta un elemento di connessione ecologica significativo in un’area già caratterizzata da fenomeni di frammentazione connessi alla presenza di infrastrutture tra cui numerosi impianti FER già realizzati, siti industriali e altri insediamenti di natura antropica. … la presenza a poco più di un chilometro dall’area di progetto della ZSC ITB041105 Foresta di Monte Arcosu ed a 2 km dalla nuova stazione elettrica della ZPS ITB044003 Stagno di Cagliari rendeva indispensabile la conduzione di una procedura di Valutazione di Incidenza. … In merito all’eliminazione dell’impianto produttivo ad eucaliptus il Proponente non ha analizzato tutti i potenziali impatti. La Commissione non concorda con la scarsa rilevanza naturalistica dell’eucalipteto asserita dal Proponente, in quanto tale formazione vegetale … svolge una funzione ecologica di copertura del suolo e di mantenimento della potenzialità di sviluppo delle formazioni arboree verso categorie più mature di bosco. Peraltro, il Proponente non ha valutato l’impatto che l’estirpazione dell’eucalipteto sulla componente microbica e sulla mesofauna dei suoli. … infine … gli impatti ambientali … non verrebbero adeguatamente mitigati con la realizzazione della fascia perimetrale prevista dal progetto, ovvero con le misure compensative proposte”, lo stesso non è condiviso da Diomede in quanto:

– l’area di progetto è stata correttamente descritta anche per quanto riguarda la presenza del pascolo e degli arbusteti (cfr. Quadro ambientale);

– non si motiva su quali considerazioni della ricorrente sarebbero errate e per quale ragione;

– l’impatto oggettivo del novum sul paesaggio preesistente di certo non costituisce di per sé un motivo sufficiente per impedire la realizzazione delle opere;

– né occorreva effettuare la valutazione di incidenza, stante la notevole distanza delle aree protette dall’area di progetto.

IV.15. In merito all’incidenza sul paesaggio, la motivazione per cui “… è rilevante il Decreto di vincolo n. 57 del 22/6/2023 emanato dal Ministro della Cultura … con cui è tutelata l’area nuragica Serra Taccori, dichiarata di particolare interesse archeologico (ex art. 10 comma 3, lettera a ed art. 13 del Dlgs. n. 42/2004; tale provvedimento impone il rispetto dell’art. 47 del D.L. n.13 del 2023, Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, che dichiara non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici le aree fino a 500 m dalla perimetrazione del vincolo) … La sostituzione degli elementi boschivi e degli eucalipti per la realizzazione dell’impianto … comporterebbe un decremento … del valore paesaggistico attuale … per quanto riguarda l’inquinamento luminoso… non è stato fatto alcun cenno alla fase di cantiere di realizzazione e di dismissione dell’impianto”, non è condivisa da Diomede in quanto:

– nella proposta progettuale, pubblicata il 6.11.2023, l’installazione dei pannelli è prevista al di fuori della zona vincolata relativa al nuraghe Serra Taccori;

– l’area di vincolo non potrebbe espandersi – in asserita applicazione dell’art. 47 del D.L. n. 13/2023 – intorno al raggio di 500 m. del bene vincolato con il suddetto Decreto n. 57 del 22.6.2023, poiché detto raggio esclude che l’area sia qualificabile come idonea, ma non già che divengano aree inidonee (per le quali comunque non vige un divieto aprioristico), ma semplicemente “ordinarie”.

IV.16. Quanto al rilievo per cui non sarebbe stata redatta la “relazione specialistica di impatto acustico”, sicché non sarebbe stato fornito “un quadro esaustivo della descrizione dei fattori fisici Rumore e Vibrazioni. La componente viene trattata solo nel SIA e mancano diversi aspetti tra cui un censimento dei possibili ricettori interessati dalla rumorosità della fase di cantiere e della fase di esercizio dell’impianto oltre ad una opportuna campagna di misura per la caratterizzazione della rumorosità presente in ante-operam ai fini della determinazione del livello del rumore residuo. Sono state fornite indicazioni prettamente qualitative”, tutti i profili rilevanti in tema sono stati trattati – al di là del nomen iuris – nel Quadro Ambientale alle pagine 48-49 (in tema di “Rumore”) e “81-85” (in tema di “Clima Acustico”).

IV.17. Rispetto alle contestate “carenze documentali che non consentono di apprezzare i potenziali impatti e, di conseguenza, l’efficacia delle misure mitigative. … il Proponente non evidenzia in maniera documentale … la non vicinanza di aree gioco per l’infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici o luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere. In altri punti, la documentazione … risulta contradditoria, confusa e incongruente, mescolando la documentazione delle Integrazioni Volontarie del 04/10/2023 (riferita ad una potenza nominale di 92,640 MWp), con la documentazione originale (che era invece riferita ad una potenza nominale 96,152 MWp). Non risulta chiaro, per esempio, se il generatore fotovoltaico sia suddiviso in 15 blocchi, ciascuno con Pca=6000 kW (come indicato a pag. 10 del doc. RELAPROG005_INT_Relazione campi elettromagnetici) oppure da 13 sezioni ciascuna con Pca=6.600 kW (come indicato nel doc. “RELAPROG004_INT_Relazione impianti elettrici e linea elettrica” e “RELAPROG003_INT_Relazione tecnica-elettrica”). Pertanto, la Commissione non può esprimersi circa la compatibilità ambientale degli impatti relativi al fattore fisico elettromagnetismo”; anche la contestazione sopra trascritta è infondata siccome ampiamente documentata.

IV.18. In merito al fatto che l’area di progetto non sarebbe stata inquadrata “dal punto di vista Rischi (RIR e non)” e che non sarebbe stato previsto “un piano gestione del rischio. Altrettanto negativo è il parere della Commissione riguardo alle aree percorse da fuochi, che indipendentemente dalla normativa locale che consentirebbe l’installazione dell’impianto, la sopra riporta cartografia riporta, nelle immediate vicinanze dell’area impianto, boschi. Inoltre gli incendi negli anni recenti e meno recenti che hanno caratterizzato la zona e le caratteristiche meteo-climatiche impongono quantomeno un piano di gestione del rischio indotto sull’impianto o dall’impianto”, nel Quadro Ambientale sono specificamente trattate sia la tematica del “Rischio di incidenti”, sia quella del “Rischio elettrico”, sia quella del “Rischio incendio”.

IV.19. Quanto all’omessa effettuazione di un “inquadramento demografico e sanitario della popolazione”, la stessa non è prevista da alcuna norma e comunque sarebbe stata eseguita dalla ricorrente, se richiesta a chiarimenti.

IV.20. Quanto alle interferenze con altri impianti, rispetto a quelli indicati dal proponente, emergerebbe la presenza di altri 5 impianti “in VIA” e al riguardo rileverebbe anche “l’osservazione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna circa la localizzazione della cabina di consegna sovrapposta ad un altro impianto fotovoltaico in fase di VIA identificato con ID 2762_2023, e l’osservazione della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica concernente l’ID 8787. Inoltre, il Proponente non ha adeguatamente valutato le pressioni ambientali dovute alle diverse attività antropiche, anche di tipo industriale. Pertanto, la Commissione, non ritiene esaustiva la ricognizione e le conseguenti analisi e valutazione condotte dal Proponente in riferimento agli impatti cumulativi determinando l’impossibilità di esprimere compiutamente un giudizio di compatibilità ambientale dell’opera”, rileva Diomede che:

– in primo luogo, la valutazione del c.d. effetto cumulo deve tenere conto dei soli impianti già autorizzati e dunque non anche di quelli in fase di VIA;

– in secondo luogo, tale valutazione deve tenere al contempo conto del minore impatto degli impianti agrivoltaici rispetto a quelli appartenenti ad altre tipologie.

IV.19. Quanto alla motivazione per cui “nella documentazione … si fa riferimento ad un impianto con una potenza di picco di 61,9824 MWp e moduli in silicio monocristallino aventi ciascuno una potenza nominale di 555 Wp che non è quello in valutazione”. Per il cavidotto AT è stata considerata una lunghezza di 8,12 km senza menzionare/rilevare che il tratto finale di esso ricade nel SIN Sulcis-Iglesiente-Guspinese ed in tale tratto non è stata effettuata la caratterizzazione ambientale (vedasi Osservazioni della Città Metropolitana di Cagliari Prot. MASE2023-0063348 del 20/04/2023: ..il solo tratto terminale del cavidotto interrato AT che arriverà al punto di consegna previsto nella futura stazione elettrica AT RTN 380/150/36 kV nel Comune di Assemini risulta interno al SIN “Sulcis-/IglesienteGuspinese”). Inoltre vengono considerati solo i volumi degli scavi dei cavidotti BT, MT e AT. Non si è tenuto conto dei volumi relativi allo spianamento e/o spietramento dell area dove vengono infissi i pali di sostegno dei pannelli, i volume relativi all’espianto degli eucalipti, alla SEU, alle power station ecc. Il numero di campioni calcolato non tiene conto dell’area dei pannelli. In conclusione, la Commissione ritiene che il documento relativo alle terre e rocce da scavo sia del tutto insufficiente. Ne consegue la non conformità dell’atto alle disposizioni del Dpr n. 120/2017”, deduce Diomede che:

– i dati di potenza riportati nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo in effetti non erano aggiornati, ma si tratta di un mero errore materiale che non inficia in alcun modo i calcoli ivi riportati;

– nella cartografia all’interno del piano i contorni sono corretti. I campioni si riferiscono al solo cavidotto perché trattandosi di aree agricole, per l’impianto non occorre una caratterizzazione, ed i volumi di scavo sono solo quelli dei cavidotti. Per l’area di impianto non sono previsti altri scavi e/o spietramenti;

– i terreni del tratto terminale del cavidotto interno al SIN “Sulcis- /IglesienteGuspinese” non sono stati sottoposti ad indagini ambientali in quanto “dovranno essere indagati secondo quanto previsto dall’art. 252 del D.Lgs. 152/2006”, a valle della VIA.

IV.20. Quanto al fatto che il Piano di Monitoraggio Ambientale risulterebbe carente sotto più profili, a fronte di eventuali carenze, la Commissione avrebbe dovuto chiedere – secondo canoni di collaborazione e buona fede – documentati chiarimenti.

– V Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 cost.). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25, d.lgs. 152/06. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, d.lgs. 199/21. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, l. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17-bis, l. 241/90. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, nel quale la ricorrente, anche per relationem col motivo precedente, contesta partitamente i singoli pareri acquisiti nel corso del procedimento da parte degli altri enti.

– VI Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 cost.). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25, d.lgs. 152/06. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, d.lgs. 199/21. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, l. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17-bis, l. 241/90. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto di motivazione, con cui si contesta il parere del MIC n. 21578-P del 23.7.2024 (prot. MASE 137831 del 24.7.2024):

– in primo luogo perché rispetto alla integrazione volontaria pubblicata il 6.11.2023 – “acquisita dalla Scrivente con prot. n. 25757 il 03/11/2023” come si legge a pag. 3 del parere 21578-P del 23.7.2024 – quest’ultimo avrebbe dovuto essere acquisito per via telematica entro i successivi 15 giorni (art. 24, c. 3, D.Lgs. 150/06), termine perentorio (art. 25, c. 7, D.Lgs. 152/06);

– in secondo luogo perché, nel delineato contesto, era comunque maturato il silenzio-assenso del MIC ai sensi dell’art. 17-bis, L. 241/90 e, dunque, anche da questo punto vista si conferma l’illegittimità del parere 17051/24 e del Decreto n. 373/24 che lo ha preso in considerazione;

– in terzo luogo perché, dalla relativa lettura, si conferma che il MIC non ha considerato l’ultima versione del progetto e le osservazioni fornite dall’impresa nei mesi di giugno e luglio 2024;

– nel merito, perché, a differenza di quanto ivi affermato, all’interno del perimetro dell’impianto non è affatto ubicato il bene denominato “Nuraghe Serra Taccori” tutelato con D.C.R. n. 57/2023;

– non esiste alcuna buffer zone di 500 metri da considerare, che rileva solo ai fini di qualificare l’area ex lege idonea alla realizzazione dell’impianto;

– quanto all’impatto cumulativo, il MIC ha erroneamente fatto riferimento ad impianti in fase di valutazione (cfr. pag. 11, nonché 17 e ss. del parere 21578-P del 23.7.24, per di più meri impianti fotovoltaici e non agrivoltaici), in violazione dell’allegato VII, alla parte seconda, del D.Lgs. 152/06 in base al quale la valutazione deve essere circoscritta “ad altri progetti esistenti e/o approvati”;

– le aree di impianto non sono visibili dal livello del suolo, tanto è vero che gli scatti fotografici sono stati ritratti utilizzando un drone da una altezza minima di 10 (cfr. pagg. 30-32 dell’elaborato SIAPROG030_INT, SIAPROG030, pag. 41, e le controdeduzioni dell’impresa pubblicate sul portale il 27.6.2024 ed in data 5.8.2024).

5. Tanto nel ricorso NRG 268/2024, quanto nel ricorso NRG 13/2025, la ricorrente ha presentato motivi aggiunti avverso la nota prot. 1929 del 16.1.2025 con la quale la Regione Sardegna ha comunicato che “non si procederà all’avvio del procedimento di autorizzazione unica e che pertanto l’istanza verrà archiviata”, stante il provvedimento di diniego di compatibilità ambientale, che la ricorrente ritiene viziata in via derivata per l’illegittimità del diniego di VIA alla luce di tutti i motivi esposti nel ricorso NRG 13/2025.

6. Nel ricorso NRG 13/2025, resistono in giudizio la Città Metropolitana di Cagliari, il Comune di Uta, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della Cultura, l’ENAS – Ente acque della Sardegna e la Regione Sardegna, che hanno richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

7. Si è altresì costituita in giudizio, con atto di intervento ad opponendum, l’associazione ambientalista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) onlus, riconosciuta ex art. 13 della legge n. 349/1986 (individuazione con D.M. 18 luglio 2016, n. 203, permanenza requisiti con D.M. n. 76 del 15 febbraio 2022), che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

8. All’udienza pubblica del 25 giugno 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

9. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi epigrafati, stante l’evidente connessione oggettiva e in parte soggettiva, inerendo entrambi alla medesima vicenda sostanziale relativa ai procedimenti amministrativi (VIA e Autorizzazione unica) per il progetto di impianto agrivoltaico della ricorrente.

10. Il Collegio rileva di dover principiare dall’esame del ricorso NRG 13/2025, proposto avverso il diniego di VIA, poiché, seppur cronologicamente successivo, è prioritario sul piano logico-giuridico, in quanto:

– la sua infondatezza, determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse all’esame del ricorso principale NRG 268/2024 e il rigetto dei motivi aggiunti ivi proposti, poiché sarebbe legittima l’archiviazione dell’istanza di AU, stante il diniego di VIA e la ricorrente non avrebbe interesse a richiedere che la Regione avrebbe dovuto, nelle more, dichiarare comunque procedibile l’istanza, in quanto ciò rilevava solo ai fini della priorità dell’esame del progetto, che non potrebbe essere realizzato;

– la sua fondatezza, oltre a determinare l’accoglimento dei motivi aggiunti nel ricorso NRG 268/2024, venendo meno il presupposto dell’archiviazione dell’istanza di AU, farebbe “rivivere” anche l’interesse della ricorrente all’esame del ricorso principale, poiché la sua fondatezza determinerebbe l’obbligo per la Regione di considerare l’istanza di AU procedibile, in presenza dei presupposti di legge, sin dal momento della sua presentazione.

11. Ciò posto, ad avviso del Collegio, il ricorso principale NRG 13/2025 è infondato e deve essere rigettato.

12. Un primo profilo posto a fondamento dell’impugnazione attiene alla omessa valutazione della versione definitiva del progetto da parte delle amministrazioni coinvolte e, in particolare della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nel proprio parere negativo del 13 giugno 2024.

In particolare, la Commissione non avrebbe esaminato le versioni ulteriori del progetto trasmesse dalla ricorrente il medesimo 13 giugno 2024 e pubblicata sul portale del MASE il 27 giugno 2024, nonché quella trasmessa l’8 luglio 2024 e pubblicata sul portale del MASE il 5 agosto 2024, mentre si sarebbe attenuta al progetto presentato il 6 novembre 2023; le ulteriori versioni avrebbero invece tenuto conto dei rilievi critici formulati nel corso del procedimento.

13. La tesi non può essere condivisa.

13.1. Ed infatti, la Commissione Tecnica aveva fissato l’esame in seduta plenaria del progetto per il 13 giugno 2024 nel rispetto delle tempistiche dettate dal Codice dell’Ambiente e, perciò, è evidente che la stessa non avrebbe potuto né dovuto tenere conto di ulteriori modifiche alla documentazione trasmesse nella medesima data della seduta plenaria (e pubblicate sul portale successivamente) o in data successiva.

Sul punto infatti, è sufficiente riportare la scansione procedimentale come pure esposta in ricorso:

– la ricorrente aveva presentato l’istanza di VIA il 10.10.2022;

– in data 23.3.2024 la documentazione trasmessa dal proponente veniva pubblicata sul sito internet dell’autorità competente;

– in data 4.5.2023 venivano pubblicati, tra gli altri, il parere del Comune di Uta prot. n. 7275 del 22.4.2023 (prot. Mase 65470 del 24.04.2023) e quello della Città Metropolitana di Cagliari prot. 13053 del 20.4.2023 (prot. Mase 63348 del 20.04.2023) e, il successivo 5.5.2023 venivano pubblicate “osservazioni” della Regione Sardegna prot. n. 12771 del 21.4.2023 (prot. Mase 65136 del 21.04.2023);

– in data 6.11.2023 venivano pubblicate le “integrazioni volontarie” presentate da Diomede al fine di chiarire alcuni aspetti dell’iniziativa e di superare gli elementi indicati nei predetti atti e pareri (ivi inclusi quelli della Regione, della Città Metropolitana e del Comune di Uta) come ostativi alla realizzazione del progetto;

– in data 17.5.2024 veniva pubblicato il parere della Città Metropolitana di Cagliari prot. 15727 del 14.5.2024 (prot. Mase 88546 del 14.05.2024) e in data 30.5.2024 veniva pubblicato il “parere conclusivo” della Regione Sardegna prot. n. 17051 del 29.5.2024 (prot. Mase 99659 del 30.05.2024), unitamente ai relativi allegati.

A questo punto, la ricorrente, anche nella sua esposizione in ricorso, pretenderebbe di proseguire con le ulteriori integrazioni da essa presentate (nuove versioni del progetto) il 13.6.2024 (pubblicate il 27.6.2024) e 8.7.2024 (pubblicate il 5.8.2024).

13.2. E però, ricevuti i pareri definitivi degli enti sopra richiamati, la Commissione Tecnica ha legittimamente e correttamente valutato il progetto come integrato e modificato nella versione del 6.11.2023.

A questa conclusione concorrono due profili giuridici:

a) il primo, attiene alla legittima fissazione della seduta plenaria per la valutazione della Commissione per il 13.6.2024, in quanto tale circostanza, che rende evidentemente irrilevanti e tardive le ulteriori integrazioni documentali offerte dalla ricorrente, è conforme a quanto previsto dall’art. 25, comma 2-bis del Codice dell’Ambiente, che dispone che “per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA”;

b) ma, in ogni caso, deve rilevarsi come le ulteriori versioni del progetto, quali vere e proprie integrazioni trasmesse dalla ricorrente il 13.06.2024 e l’8.7.2024 e successivamente pubblicate, risultano per un verso tardive e per altro verso inammissibili:

b1) risultano tardive poiché, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice dell’Ambiente, rispetto ai pareri resi dagli enti competenti sulle integrazioni presentate la prima volta (nel caso di specie, il 6.11.2023), il proponente ha il termine di dieci giorni per presentare “le proprie controdeduzioni”, mentre, nel caso di specie, i pareri erano pervenuti il 17.5.2024 e il 30.5.2024, laddove la ricorrente ha presentato la nuova versione del progetto il 13.6.2024 (pubblicata il 27.6.2024) e addirittura l’8.7.2024 (pubblicata il 5.8.2024);

b1.1) tale profilo è ben rilevante, poiché, a prescindere da qualsivoglia considerazione sulla perentorietà del termine di dieci giorni per le ulteriori controdeduzioni del proponente, è evidente che, decorso esso, la Commissione Tecnica è tenuta a procedere con la valutazione di impatto ambientale del progetto presentato, non potendo imputarsi ad essa di non aver atteso (ad libitum) eventuali controdeduzioni tardive; come detto, nel caso di specie, le nuove versioni del progetto sono state trasmesse in pari data con quella fissata per l’esame in seduta plenaria della Commissione (ma peraltro pubblicate in data successiva sul portale) e ancora integrate in data ben successiva alla ormai compiuta valutazione della Commissione;

b2) ma dette ulteriori nuove versioni del progetto, che lo modificano in via sostanziale, tanto che la ricorrente ritiene esiziale la loro omessa valutazione da parte delle amministrazioni, sono in realtà anche inammissibili, poiché le integrazioni possono essere eseguite dal proponente una sola volta, a norma dell’art. 24, comma 4 del Codice dell’Ambiente (“Qualora all’esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l’autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati”), mentre è consentito al proponente offrire, a seguito delle prime (e uniche) integrazioni e dei pareri nuovi resi su di esse, solo “controdeduzioni”;

b2.1) il punto non è, all’evidenza, meramente formale, poiché la ratio della norma è chiara: limitare ad una sola volta le integrazioni e le modifiche sostanziali al progetto – tali infatti da comportare la nuova pubblicazione sul sito web e l’avvio di una nuova consultazione con il pubblico (art. 24, comma 5 Codice dell’Ambiente), consentendo al proponente solo di offrire ultime controdeduzioni ai pareri sopravvenuti a seguito delle prime integrazioni o modifiche sostanziali apportate al progetto;

b2.2) ne discende, nel caso di specie, che le nuove versioni del progetto sono da considerare giuridicamente inammissibili, non costituendo mere controdeduzioni ai pareri resi a seguito della nuova versione del progetto già presentata il 6.1.2023, ma vere e proprie integrazioni e modifiche sostanziali non consentite, atte a cercare ancora di adeguare – in sostanza, mutare – il progetto in relazione alle numerose criticità rilevate dagli enti.

14. Quest’ultimo punto è centrale nell’economia complessiva del ricorso, poiché dirimente ai fini del rigetto, oltre che del primo motivo di ricorso – come analizzato sin qui – anche dei motivi sub. II e III, rilevando, come si vedrà appresso, anche in relazione ai motivi IV, V, e VI, dedicati dal ricorrente alle contestazioni nel merito delle criticità insuperabili rilevate dalla Commissione e da tutti gli enti coinvolti nel procedimento.

14.1. Ed infatti, la prospettazione di fondo della parte ricorrente è quella, ben evidenziata nel motivo sub. II, per cui gli enti coinvolti nel procedimento di VIA, anche in ossequio al principio di buone fede e collaborazione, dovrebbero instaurare un continuo dialogo con il proponente al fine di rendere il progetto necessariamente compatibile con l’interesse pubblico: afferma infatti la ricorrente che, nonostante tutte le interlocuzioni, integrazioni e modifiche sostanziali apportate al progetto, comunque la Commissione non avrebbe potuto ritenere conclusa l’istruttoria e adottare il provvedimento di diniego di compatibilità ambientale, ma avrebbe “dovuto chiedere gli approfondimenti e/o le integrazioni del caso a Diomede s.r.l., essendo peraltro ben difficile che un progetto possa ab origine collimare e/o coincidere integralmente con le aspettative e/o i desiderata dei molteplici enti intervenuti nel corso del procedimento” (p. 11 ricorso).

14.2. Ciò anche alla luce di una lettura, portata nel motivo sub. III, del principio del c.d. dissenso costruttivo, che, evidenzia la ricorrente in ricorso, “comporta l’“obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori paesistici tutelati dal vincolo” (cfr. TAR Toscana, III, sentenza n. 1657/2020)” (p. 12).

14.3. La tesi così prospettata dalla ricorrente non può, alla luce dell’evoluzione procedimentale che ha interessato il progetto in esame, trovare accoglimento o, volendo, essa, per come prospettata, prova troppo.

Si è visto infatti che l’evoluzione procedimentale si è svolta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24, commi 3-5 del Codice dell’Ambiente, consentendo anche alla ricorrente di offrire un progetto modificato (una nuova versione) a seguito di quello presentato per l’avvio del procedimento, la quale tuttavia ha ricevuto comunque una valutazione di impatto ambientale negativa (sul punto v. infra).

Nonostante il rispetto della citata normativa di procedimento, la ricorrente ritiene, in sostanza, che comunque dovrebbe sempre essere consentito al proponente di modificare e adeguare il progetto ogni qualvolta questo incontri delle criticità rilevate dagli enti in esso coinvolti, in ossequio anche al principio del dissenso costruttivo, che dovrebbe portare a ricercare sempre l’accoglimento dell’istanza di VIA quantomeno per i progetti ad energia rinnovabile.

14.4. Ma tale impostazione, appunto, prova evidentemente troppo e non è conforme all’ordinamento, sia sotto il profilo dello stretto diritto positivo “procedimentale” che dei principi che governano la valutazione di impatto ambientale.

14.4.1. Ed infatti, si è visto che la ratio della previsione di una scansione temporale chiara per la trasmissione di eventuali integrazioni e modifiche al progetto e poi, nel caso, di sole ed ultime controdeduzioni si lega alla necessità che i procedimenti in questione si concludano nel rispetto, anche, di un termine ragionevole: ciò sia sul piano del generale buon andamento dell’attività amministrativa, che dello specifico settore della produzione di energia a fonte rinnovabile.

Non può, in altri termini, sostenersi che il procedimento dovrebbe proseguire ad libitum alla ricerca di una soluzione progettuale – anche, in tesi, radicalmente diversa da quella che aveva originato lo stesso procedimento – che risulti compatibile sotto il profilo ambientale.

D’altronde, la ricorrente non spiega fino a che punto sarebbe stato per essa possibile presentare ancora nuove versioni del progetto oltre alle diverse già portate; ciò, in realtà, è in contrasto con la disciplina di cui al citato art. 24 del Codice dell’Ambiente.

14.4.2. E tale possibilità prospettata dalla ricorrente infatti potrebbe giustificarsi solo sulla base di una lettura del principio del dissenso costruttivo per cui l’amministrazione sarebbe comunque tenuta, infine, a cercare una soluzione condivisa col proponente che consenta la fattibilità del progetto.

In senso contrario, si rileva che, con l’introduzione del cosiddetto dissenso costruttivo, il legislatore non ha inteso rendere assentibile in assoluto ogni nuova realizzazione, bensì garantire, ove possibile, l’indicazione di accorgimenti e/o modifiche progettuali utili al superamento del diniego.

Come chiarito dalla giurisprudenza, “non è vietato esprimere un dissenso assoluto: la commendevole prassi di imporre prescrizioni, o comunque di pervenire a una anticipazione dei correttivi che potrebbero far giungere al superamento del dissenso (modus operandi, questo, senz’altro corretto e lodevole) ovviamente non può costituire una evenienza invariabile: essa non si giustifica, laddove l’amministrazione prospetti l’assoluta impossibilità di eseguire l’opera in quell’area” (Cons. Stato, sezione IV, 7 dicembre 2018, n. 6923).

Ed infatti, come noto, anche l’opzione zero rappresenta una eventualità in esito al procedimento.

14.4.3. Ciò dimostra come la disciplina procedimentale dettata dall’art. 24 del Codice dell’Ambiente costituisca il punto di caduta della questione: è consentito al proponente procedere ad integrazioni e modifiche sostanziali del progetto, alla luce delle osservazioni emerse nel procedimento, per una sola volta e, laddove sulla nuova versione del progetto intervengano nuovamente pareri, anche negativi, il proponente può offrire controdeduzioni ad essi, ma non già ancora offrire, come avvenuto nel caso di specie, nuove versioni del progetto.

Né tantomeno può ritenersi illegittima la valutazione ambientale condotta, nella presente fattispecie, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, nel rispetto di tale scansione procedimentale, non valutando ulteriori e successive nuove versioni del progetto presentate inammissibilmente e tardivamente dalla ricorrente.

14.4.4. Deve aggiungersi poi che il principio del dissenso costruttivo così valorizzato dalla ricorrente non appare davvero pertinente al caso di specie.

Si è ben chiarito infatti, proprio con riferimento a progetti di energia da fonte rinnovabile (idroelettrica), che “il c.d. “dissenso costruttivo” riguarda propriamente la disciplina della conferenza di servizi e non quella della V.I.A., soggetta alle specifiche norme del titolo III della parte II del D.lgs. 152/2006, secondo cui grava in capo al proponente l’onere di disporre lo studio di impatto ambientale, indicando in modo dettagliato le conseguenze che l’intervento è atto a produrre sull’ambiente, la descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame, le illustrazioni delle ragioni principali della scelta effettuata, la previsione delle misure per il monitoraggio, nonché la rappresentazione dei possibili effetti cumulativi dovuti ad altre opere preesistenti. Il compito di individuare soluzioni progettuali idonee a superare le criticità ambientali non spetta, dunque, all’Amministrazione” (Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 17 settembre 2025, n. 166).

15. Il profilo da ultimo citato ci conduce a richiamare i principi generali afferenti al procedimento di valutazione di impatto ambientale relativa a progetti di energia da fonte rinnovabile, come da ultimo compendiati dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2025, n. 5281, che conferma T.a.r. Sardegna, sez. II, n. 776 del 2023):

Il procedimento di VIA è finalizzato in via esclusiva alla verifica della sussistenza di impatti significativi sull’ambiente – nelle matrici elencate all’art. 3 della direttiva VIA 2011/92/UE UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 – in conseguenza della realizzazione di determinate opere suscettibili di recare pregiudizio al bene giuridico ambiente.

Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2011/92/UE “La presente direttiva si applica alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo”.

Ai sensi del successivo articolo 2 della direttiva: “Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto”.

La finalità della VIA pertanto è quella di valutare l’impatto di progetti pubblici e privati sull’ambiente e non quello di coordinare e comporre i diversi interessi pubblici e privati che possano venire in rilievo ai fini del rilascio dell’autorizzazione finale alla realizzazione dell’opera.

In particolare la VIA non è finalizzata a risolvere il conflitto tra impatto ambientale dei progetti privati – sebbene di interesse pubblico – di produzione di energia alternativa ed interesse pubblico alla incentivazione della relativa produzione poiché la relativa ponderazione di tali interessi e di tutti quelli emersi all’esito dell’istruttoria avveniva nell’ambito del distinto procedimento di autorizzazione unica, disciplinato dall’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 (nella versione all’epoca in vigore sopra richiamata), nelle forme della conferenza di servizi decisoria di cui alla legge n. 241 del 1990, in applicazione del richiamo espresso contenuto nell’art. 12, comma 1 del d. lgs. n. 387 del 2003.

Non trovano dunque applicazione al procedimento di VIA le disposizioni in materia di conferenza di servizi decisoria, quanto in particolare alla regola sulla formazione delle decisioni, secondo le posizioni prevalenti, e quella sul dissenso qualificato, proprie delle decisioni c.d. pluristrutturate poiché nel procedimento di VIA vi è solo un interesse pubblico, quello ambientale, oggetto di indagine che viene condotta nella sola prospettiva della verifica di possibili impatti rilevanti derivanti dalla realizzazione dell’opera (…)

Da quanto precede emerge non solo l’infondatezza di tutte le censure dedotte in relazione a presunte violazioni della disciplina sulla conferenza di servizi decisoria valevole per il procedimento di autorizzazione unica (in particolare obbligo del dissenso costruttivo e regola delle posizioni prevalenti quale criterio per l’adozione della determina conclusiva) ma anche che nessuna ponderazione comparativa tra interessi pubblici antagonisti è operata nel procedimento di VIA poiché la relativa decisione discrezionale è assunta nel distinto procedimento di autorizzazione unica, finalizzato, per l’appunto, al coordinamento infrastrutturale di tutti gli interessi emersi in sede procedimentale ed alla adozione della decisione conclusiva circa l’interesse pubblico o privato da ritenersi prevalente ai fini del rilascio della autorizzazione, all’esito del contraddittorio procedimentale che consente di accertare i fatti e, conseguentemente, la misura di valore degli interessi agli stessi sottesi, necessaria per operare la ponderazione comparativa”.

16. L’ampio compendio motivazionale qui riportato consente, già a livello generale, di superare l’impostazione sottesa ai motivi di ricorso sub. IV, V e VI, con cui si contestano, come anticipato, nel merito, i pareri resi dalla Commissione Tecnica e dagli altri enti pubblici.

Ed infatti, l’intera prospettazione attorea muove dalla ritenuta omessa valutazione comparativa degli interessi coinvolti, nonché dalla violazione già esposta del dissenso costruttivo e della leale collaborazione, come si evince da numerosi passaggi dei sub-motivi del motivo IV, ove la ricorrente afferma: “il parere è illegittimo per difetto di motivazione e soprattutto perché non sono stati chiesti chiarimenti all’impresa” (p. 14); “se, come doveroso, l’amministrazione avesse chiesto chiarimenti e/o integrazioni, la società avrebbe potuto fornirli” (p. 15); “Anche da questo punto di vista è dunque evidente che, lungi dall’esprimere direttamente un giudizio negativo, l’amministrazione avrebbe dovuto chiedere i chiarimenti del caso” (p. 16); “anche rispetto alle altre presunte carenze della documentazione progettuale, in tesi, emerse: (…) aspetti di dettaglio che avrebbero agevolmente potuto – e dovuto – essere oggetto di richiesta di chiarimenti, consentendo alla società di provvedere in merito” (p. 17); “nel corso del procedimento è stato impedito alla società esponente di rimodularne la sagoma e/o l’estensione dell’area di progetto al fine di addivenire ad una soluzione delle criticità emerse” (p. 21); e, in esito alla disamina, la ricorrente conclude “Ma il punto fondamentale è che, a fronte di presunte ed insussistenti carenze documentali, l’Amministrazione è venuta meno all’obbligo di indicare – preventivamente e puntualmente – quali elaborati erano da ritenersi eventualmente carenti e di invitare il Proponente ad integrare i medesimi” (p. 35).

È evidente dunque come la stessa ricorrente, nel descrivere le singole illegittimità “di merito” del parere della Commissione Tecnica, si muova ancora lungo il sentiero tracciato in precedenza della possibilità che, comunque, le criticità riscontrate sarebbero potute essere superate attraverso ulteriori integrazioni e modifiche che la ricorrente avrebbe apportato al progetto.

Come detto ampiamente sin qui, la tesi non può essere accolta.

17. Ancora, giova richiamare alcuni ulteriori principi fondamentali in materia di valutazione di impatto ambientale:

– “la funzione tipica della VIA (è) quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita (Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; Id. 1 marzo 2019, n. 1423), che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del Giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto” (Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2024, n. 7987; Cons. Stato Sez. IV, 08 aprile 2024, n. 3204; Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248; Sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3112; Sez. IV, 18 novembre 2021, n. 7714; Sez. VI, n. 4484 del 2018; Sez. IV, n. 1240 del 2018);

– “il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse dell’esecuzione dell’opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento dal potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico – amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di viluppo economico – sociale) e privati” (Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2024, n. 7987; Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248; CGARS, n. 271/2021; Cons. Stato, 2 gennaio 2019, n. 16; Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3034);

– “la Valutazione d’impatto ambientale rappresenta un sub procedimento di natura autonoma le cui risultanze confluiscono nel procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, comma 4 del d. lgs. n. 387 del 2003 (ancora in vigore alla data di adozione della D.G.R. impugnata, prima della abrogazione totale dell’articolo disposta dall’art. 15 del d. lgs. 25 novembre 2024, n. 190) come modificato dall’art. 5, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28” (Cons. Stato, n. 5281/2025);

– “la finalità della VIA è infatti quella di accertare la eventuale sussistenza di impatti significativi sulle matrici ambientali elencate all’art. 3 della direttiva VIA mentre la ponderazione comparativa con altri eventuali interessi pubblici e privati avviene nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 (all’epoca in vigore) dove l’esito della VIA confluisce per essere poi valutato secondo la regola delle posizioni prevalenti propria della disciplina della conferenza di servizi decisoria. Non sussiste pertanto alcuna pretermissione dell’interesse pubblico alla produzione dell’energia alternativa né violazione della disciplina della conferenza di servizi – con particolare riferimento all’evocato principio del dissenso costruttivo e della regola delle posizioni prevalenti – atteso che la ponderazione comparativa tra interessi eterogenei avviene nella successiva fase del procedimento di autorizzazione unica soggetto alla disciplina della conferenza di servizi decisoria disciplinata dalla legge n. 241 del 1990” (Cons. Stato, n. 5281/2025).

18. Al lume di tali principi, devono reputarsi infondati i motivi di ricorso sub. IV, V, VI, quand’anche si volessero considerare – e non pare possibile – a prescindere dal rilievo fondamentale sotteso agli stessi per cui la valutazione ambientale negativa sarebbe illegittima per omessa valutazione delle nuove versioni del progetto presentate e per l’omessa richiesta di ulteriori modifiche tali da “ricercare” la compatibilità ambientale del progetto stesso.

18.1. Ed invero, tutte le argomentazioni ivi contenute, pur partitamente considerate e come sopra riportate (cfr. in part. par. 4, sub. IV), non sono idonee a scalfire il globale giudizio tecnico discrezionale e discrezionale puro – che caratterizza la VIA, come chiarito dalla giurisprudenza sopra citata – reso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, da cui si evince, senza profili di macroscopica irragionevolezza o illogicità, che il progetto, nella consistenza che doveva essere valutata, come sin qui chiarito, non è compatibile dal punto di vista ambientale.

Sul punto, è sufficiente riportare le conclusioni sintetiche della Commissione PNRR nell’ampio parere negativo reso (88 pagine), che ben mostrano l’incidenza sulle matrici ambientali del progetto e la loro non mitigabilità, dovendosi appunto ricordare che non è la VIA la sede nella quale operare bilanciamenti con altri interessi:

con riferimento alla biodiversità gli elementi più rilevanti, che determinano un giudizio d’incompatibilità ambientale delle opere in esame riguardano soprattutto la scelta della zona di progetto ed il sito di ubicazione dei pannelli, di per sé molto sensibile dal punto di vista naturalistico; la realizzazione dell’opera, data la considerevole estensione dell’area di progetto, andrebbe ad impegnare un areale ancora caratterizzato da paesaggi, naturali e seminaturali, la cui alterazione non si ritiene passibile di mitigazioni ovvero compensabile, ciò soprattutto in relazione alla prossimità con gli ambiti forestali ed agli elementi della Rete Natura 2000 collocati ad est e ad ovest del progetto (ZSC ITB041105 Foresta di Monte Arcosu e ZSC ITB040023 Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla); la realizzazione dell’impianto A-FTV comporta la rimozione dell’attuale eucalipteto e delle formazioni erbacee e a gariga esistenti con impatti non accertabili o non mitigabili, soprattutto su biodiversità e paesaggio, oltre che suolo, sottosuolo, acque; le caratteristiche meteo-climatiche del sito di progetto rendono critica la gestione del rischio d’incendio indotto sull’impianto o dall’impianto all’interno delle aree percorse dal fuoco negli anni recenti e meno recenti;

con riferimento al paesaggio la visibilità dell’impianto fotovoltaico, connotato di una forte valenza tecnologica, è incoerente con l’identità dell’attuale contesto paesaggistico, caratterizzato sia da elementi antropici storico-testimoniali, sia da morfologie e soprasuoli naturali; la visibilità dell’impianto in esame è fortemente impattante sia dalla strada SP2, sia dal complesso nuragico di Serra Taccori, sia da alcuni punti di vista panoramici posti sui rilievi circostanti; la soluzione mitigativa ipotizzata dal Proponente (piantumazione eucalipti tra fascia perimetrale mitigativa dell’impianto e SP2) non risolve l’incoerenza percettiva del progetto rispetto all’unità di paesaggio in cui è stato inserito; la variante progettuale presentata volontariamente rimane critica, per cui lo stralcio dei pannelli, reso necessario per superare le interferenze dell’impianto, non è risolutivo delle criticità presenti; la documentazione integrativa volontaria dal punto di vista sostanziale (stralcio di lotti) certamente tiene conto delle Osservazioni e Pareri pervenuti, ma non risponde in maniera circostanziata; inoltre il sopravvenuto provvedimento di tutela al complesso nuragico di Serra Taccori (DCR n. 57 del 22/6/23, in forza del quale il D.L. 13/2023 impone la distanza di 500 m dal perimetro dell’area di vincolo), si sovrappone direttamente ad una vasta porzione del progetto in esame;

le carenze documentali che inficiano una valutazione esaustiva della compatibilità delle opere proposte, ovvero conducono ad un giudizio negativo, riguardano diversi elaborati allegati sia all’istanza iniziale sia alle integrazioni volontarie; la variante progettuale è stata presentata sotto forma di integrazione volontaria, senza una relazione che introduca le motivazioni ed un nesso alla precedente documentazione; il SIA contiene lacune e livelli informativi inadeguati circa lo stato anteopera del contesto fisico e ambientale di riferimento, in relazione alla stima degli impatti su molte delle componenti ambientali coinvolte; le mitigazioni degli impatti spesso vengono erroneamente confuse con le opere che sono parti tecniche imprescindibili di un progetto A-FTV; è insufficiente la documentazione sul patrimonio agroalimentare dell’area ed il Piano Agronomico previsto rimanda, per gli aspetti concernenti i rendimenti dello stesso ad un’indagine da effettuarsi in fase esercizio; non si è tenuto conto che l’eucalipteto alimenta la centrale di biomasse che di per sé già rientra nelle tecnologie consolidate delle Fonti di Energie Rinnovabili; non è stato quantificato, nella ipotesi di utilizzo degli ovini, il carico animale in relazione alla contaminazione (ad es. dal punto di vista batteriologico – Escherichia coli) che può comportare sulle acque superficiali e sotterrane”.

Come si vede, anche in relazione all’ultimo profilo, è centrale nella stessa economia del ricorso la circostanza della necessità di ulteriori interlocuzioni, di trasmissioni di documenti e di integrazioni da parte della società che, infatti, in tesi attorea sarebbero dovute essere richieste; ma, come si è ampiamente chiarito, ciò non è fondato e si pone in contrasto con la stessa disciplina procedimentale della VIA.

18.2. In ogni caso, emerge dalle singole deduzioni svolte dalla ricorrente e sopra riportate, in relazione al parere della Commissione, ma anche degli altri enti intervenuti, che esse comunque, oltre a fondarsi in generale sulla possibilità di ulteriore rimodulazione del progetto nonché integrazioni e chiarimenti, non rappresentano censure che dimostrano ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, bensì al più profili di opinabilità nei giudizi svolti dagli enti, che non sono però sindacabili da questo giudice.

Né risultano fondate le deduzioni in merito all’omessa considerazione di documenti presentati dalla ricorrente, poiché tale circostanza non emerge dal parere della Commissione, la quale ha invece valutato la documentazione presentata e talora l’ha considerata insufficiente, in punto tecnico, a chiarire aspetti già peraltro sollevati in sede procedimentale; la ricorrente d’altronde, come detto, non può oggi sostenere che ciò avrebbe imposto una nuova apertura dell’istruttoria con la presentazione di nuove versioni del progetto o ulteriori integrazioni documentali.

19. Merita poi evidenziare che, in relazione al VI motivo di ricorso, non è fondata la tesi per cui il parere reso dal MIC sarebbe illegittimo siccome tardivo e si sarebbe formato perciò il silenzio assenso orizzontale ex art. 17-bis l. n. 241 del 1990.

19.1. In senso contrario, ha chiarito la Sezione che “la fattispecie in esame, nel cui ambito si è determinata una situazione di tardiva emanazione del parere emanato dal MIC è governata da una disposizione di legge speciale rappresentata dall’art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006 che, al comma 2-quater prevede che: “… In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni”.

(…) ritiene il Collegio che la rilevanza eurounitaria della disciplina in discorso abbia indotto il legislatore nazionale a introdurre, nel contesto dei procedimenti di valutazione ambientale di progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, caratterizzati da un iter snello e da particolari esigenze di celerità, un potere sostitutivo di carattere speciale, rendendo applicabile tale disciplina, inerente al silenzio – devolutivo, in luogo del meccanismo del silenzio-assenso di cui al citato art. 17-bis. Ciò al fine di coniugare, come detto, le esigenze di celerità del procedimento con quelle di salvaguardia di interessi di particolare rilievo, quali quelli di carattere paesaggistico e culturale” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 1 ottobre 2024, n. 671; cfr. anche la successiva T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, 23 giugno 2025, n. 12331).

19.2. Peraltro, quanto al merito del parere del MIC ed alla rilevata presenza “all’interno del perimetro dell’impianto è ubicato il bene denominato “Nuraghe Serra Taccori”, dichiarato di interesse culturale ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 42/2004 con D.C.R. n. 57 del 22/06/2023. Inoltre, sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame che nelle sue immediate vicinanze, sono presenti vincoli paesaggistici, ai sensi dell’art. 142 e segg. della Parte III del Codice. In aggiunta, il tracciato del cavidotto interseca numerosi corsi d’acqua. Pertanto, il presente progetto, per quanto di competenza di questo Ministero, non risulta ricadere in aree classificate idonee ai sensi del D. Lgs n. 199/2021”, non possono essere accolte le censure sviluppate dalla ricorrente in relazione alla circostanza per cui il nuraghe sarebbe adiacente all’area di impianto e non nel perimetro, poiché non esisterebbe alcuna buffer zone di 500 metri da considerare.

Sul punto, ha già chiarito la giurisprudenza che “la disciplina relativa alle aree contermini o buffer e in generale quella sulle aree c.d. non idonee per la localizzazione degli impianti (cfr. art. 12, comma 10 del d. lgs. n. 387 del 2003 e, successivamente, art. 30, comma 2 del decreto legge n. 77 del 2021 sopra richiamato – prima della abrogazione disposta dall’art. 15 del d. lgs. 25 novembre 2024, n. 190 – nonché d. lgs. n. 191 del 2021), rileva ai fini del procedimento di autorizzazione unica, mentre la disciplina sulla VIA prevede solo che l’impatto dell’opera debba, tra le altre matrici, essere valutato anche rispetto al “patrimonio culturale” (cfr. art. 4, lett. c) della direttiva 2011/92/UE). E’ dunque irrilevante la delimitazione e l’ampiezza dell’area buffer in tutti i casi in cui l’impatto sia certo, come accade nel caso di specie, ed occorra accertarne l’entità e la sostenibilità dal punto di vista ambientale (e nella specie paesaggistico) in applicazione della specifica disciplina in materia di VIA” e che “una VIA può legittimamente concludersi con un giudizio negativo in ragione di un impatto significativo sul paesaggio (sebbene di tipo indiretto, in quanto attinto nell’area di salvaguardia di contorno c.d. buffer), pur in assenza di pregiudizio per le altre matrici ambientali, atteso che una di siffatte matrici – espressamente contemplata dall’art. 3, comma 1, lett. d) della direttiva 2011/92/UE – è risultata comunque suscettibile di subire effetti significativi negativi dal progetto e la sua salvaguardia non si pone in termini assoluti e tali da pregiudicare il perseguimento dell’interesse pubblico alla produzione di energia rinnovabile – obiettivo cui la Regione Sardegna concorre comunque in modo significativo – poiché il bilanciamento tra tali interessi potenzialmente antagonisti viene comunque operato in senso al distinto procedimento di autorizzazione unica” (Cons. Stato, sez. IV, n. 5281/2025).

20. Complessivamente perciò il ricorso principale NRG 13/2025 è infondato e deve essere rigettato e, da esso, discende altresì il rigetto del ricorso per motivi aggiunti proposto in seno allo stesso ricorso, essendo evidentemente legittimo il provvedimento della Regione Sardegna che ha disposto l’archiviazione dell’istanza di AU, stante il diniego di VIA.

21. Come esposto al superiore par. 10, l’infondatezza del ricorso avverso il diniego di compatibilità ambientale, determina poi:

– la sopravvenuta carenza di interesse all’esame del ricorso principale NRG 268/2024, in quanto la ricorrente non ha interesse a richiedere che la Regione avrebbe dovuto, nelle more, dichiarare comunque procedibile l’istanza, in quanto ciò sarebbe stato rilevante solo ai fini della priorità dell’esame del progetto, che non può però essere realizzato, stante il diniego di compatibilità ambientale, che si è ritenuto legittimo nella presente sentenza;

– il rigetto del ricorso per motivi aggiunti proposti anche nel ricorso NRG 268/2024, che è del tutto analogo al ricorso per motivi aggiunti proposti nel ricorso NRG 13/2025 e ne segue dunque le sorti, essendo legittima l’archiviazione dell’istanza di AU disposta dalla Regione, stante il diniego di VIA.

22. Le spese dei due giudizi riuniti, stante la assoluta complessità, anche fattuale, della vicenda sottesa alla controversia e l’ampiezza delle questioni giuridiche trattate, ess possono nondimeno essere compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi, così provvede:

– nel ricorso NRG 13/2025, rigetta il ricorso principale e i motivi aggiunti iscritti;

– nel ricorso NRG 268/2024, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e rigetta i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore

Roberto Montixi, Referendario

 
 
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Gabriele SerraMarco Buricelli
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

depositata l’8 ottobre 2025

Sardegna, Tomba dei Giganti

(foto da mailing list ecologista, S.D., archivio GrIG)

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