San Miniato, Cigoli, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Pisa non ha autorizzato alcun taglio di alberi.

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nido Verdoni (Carduelis chloris chloris)

La Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Pisa ha comunicato (nota prot. n. 4723 del 19 marzo 2024) di non aver autorizzato alcun taglio di Pini (Pinus pinea) che vivono nella frazione di Cigoli, in Via Fiume, la salita che porta al Santuario della Madonna Madre dei Bambini, e di non aver nemmeno ricevuto alcuna formale richiesta in tal senso da parte del Comune di San Miniato.

Da tempo, secondo varie segnalazioni pervenute, vi sarebbe una simile intenzione, tuttavia non autorizzata, secondo quanto risposto dalla competente Soprintendenza all’istanza inoltrata (10 marzo 2024) dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG). 

Si tratta del Viale della Rimembranza di Cigoli, realizzato – come tutti i Viali e i Parchi della Rimembranza d’Italia – in memoria dei caduti durante la I guerra mondiale, luoghi della memoria tutelati dalla legge n. 559 del 1926 e individuati quali beni culturali dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Qualsiasi intervento in tali aree dev’essere, quindi, preventivamente autorizzato, mentre, qualora si siano manifestati imminenti pericoli di caduta o emergenze fito-sanitarie, dovrebbe esser emanata un’ordinanza sindacale con tingibile e urgente (art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.), tuttavia non rinvenuta sull’albo pretorio comunale.

Pinus

Inoltre, ormai è in corso la nidificazione dell’avifauna selvatica e la distruzione di nidi e qualsiasi attività di disturbo della nidificazione sono vietate.

Infatti, nel periodo primaverile ed estivo sono vietati tutti gli interventi che possano disturbare la riproduzione dell’avifauna selvatica (art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i.,).

Tali divieti sono ripresi dall’art. 79, comma 2°, della legge regionale Toscana n. 30/2015 e s.m.i. per le specie a maggior tutela giuridica.

La fauna selvatica ”è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della collettività nazionale e internazionale” (art. 1 della legge n. 157/1992 e s.m.i.) e il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato, in particolare ai sensi dell’art. 544 ter cod. pen.

La risposta della Soprintendenza conforta, almeno per ora.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

albero solo

(foto per conto GrIG, S.D., archivio GrIG))

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