Sicilia: no prezzi zonali? No rinnovabili!

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Nel pomeriggio del 21 luglio l’aula dell’Assemblea regionale siciliana esaminerà il disegno di legge sulle ulteriori aree idonee, nella versione modificata e approvata dalla commissione Ambiente l’8 luglio.

Il Ddl (disponibile in basso) ha dunque acquisito il numero di protocollo 1030/A Stralcio IV/A bis dopo essere stato modificato con alcuni emendamenti.

La novità principale del testo riguarda l’articolo 2 che ora consente alla Giunta regionale di sospendere tutte le autorizzazioni alle rinnovabili (non agli accumuli) al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing 2030.

La tagliola, che riguarda anche le procedure in Pas, potrà essere evitata in due casi:

  • adeguamento della sostenibilità tecnica della rete di trasmissione e distribuzione, anche in funzione di eventuali nuovi obiettivi che verranno assegnati alla Regione Siciliana;
  • compiuta applicazione del sistema dei prezzi zonali, così come disciplinato dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210, e successive modifiche.

Il dipartimento Energia potrà comunque concedere proroghe all’ultimazione dei lavori per la realizzazione di impianti già autorizzati, nel limite complessivo di un anno ed esclusivamente per cause di forza maggiore, così come declinate dalla normativa sui lavori pubblici.

Secondo l’assessore all’Energia, Francesco Colianni, si tratta di “una clausola di tutela per la Sicilia: una vera e propria norma di salvaguardia sulle tariffe zonali”.

Queste ultime, secondo l’assessore, “non sono una concessione, ma l’applicazione coerente dei principi europei di mercato elettrico e di territorialità del prezzo dell’energia. Oggi la Sicilia produce energia, spesso in eccesso, ma continua a pagarla a costi non coerenti con la propria condizione di area di produzione”.

I contenuti del Ddl

Cambia la formulazione originaria dell’articolo 2 sulle procedure di Via per gli accumuli Bess, sulla quale erano sorte delle perplessità tali da costare al provvedimento un secondo iter di esame in commissione.

Al netto di ciò, rimane uguale nella sostanza il vincolo per i nuovi impianti rinnovabili soggetti ad Autorizzazione Unica regionale di dotarsi di adeguati sistemi di accumulo elettrochimico, con capacità proporzionata alla potenza installata (art. 4 del Ddl). In alternativa si ammette una convenzione con un impianto di accumulo esistente.

Le aree idonee ulteriori sono indicate all’articolo 1:

  • siti di interesse nazionale;
  • aree industriali, commerciali e artigianali, ma non per l’eolico;
  • superfici e strutture edificate del demanio e del patrimonio regionale, individuate con un piano di intervento della Presidenza della Regione, su proposta dell’assessorato Energia;
  • aree adiacenti alle cabine primarie, entro una distanza di 500 metri, e l’area ricompresa entro una distanza non superiore a 500 metri dalle stazioni elettriche della rete di trasmissione, con l’esclusione della prima fascia di 50 metri dalle stesse.

Sono invece escluse le aree tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, per l’eolico, e di 500 metri, per il fotovoltaico, dal perimetro dei beni medesimi.

Nel testo anche il richiamo al rispetto delle norme di attuazione previste dai piani paesaggistici e ai vincoli idrogeologici, fluviali, sismici e forestali, con le relative fasce di rispetto.

Il comma 3 dell’art. 1 stabilisce inoltre che le aree agricole qualificabili come idonee non devono superare lo 0,8% della superficie agricola utilizzata (Sau) regionale.

La Regione può individuare, anche su richiesta dei comuni, le aree agricole di pregio da escludere dall’applicazione del presente articolo.

L’art. 1-quinquies precisa invece che per il rilascio, la modifica e la conclusione dei procedimenti autorizzatori di impianti Fer o accumuli il proponente può utilizzare o condividere le opere di rete, la capacità di trasporto e i punti di connessione esistenti.

Il Ddl passa poi ad aspetti procedurali, disciplinando la documentazione necessaria al rilascio dell’Autorizzazione Unica e chiarendo alcuni aspetti tecnici in materia di Codice dei contratti pubblici, formazione delle graduatorie negli appalti pubblici, piani regolatori comunali e monitoraggio ambientale.

Le fideiussioni per le rinnovabili

Se il Ddl aree idonee troverà spazio in aula a partire dal 21 luglio, il Ddl n. 1030/A Stralcio III sulle garanzie per realizzare impianti Fer è stato approvato definitivamente in aula l’8 luglio.

L’atto introduce “Disposizioni varie in materia di produzione energetica, attività produttive, agricoltura e sviluppo rurale”.

L’articolo 2, nella versione entrata in assemblea e disponibile in basso, stabilisce che il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione di rinnovabili è subordinato alla preventiva prestazione, da parte dell’istante, di una polizza fideiussoria.

L’art. 3, invece, istituisce presso l’assessorato dell’Energia il Punto unico di contatto per la transizione energetica.

Infine l’art. 1 che modifica i termini per i concessionari di coltivazione di idrocarburi, stabilendo che il pagamento delle aliquote dovute alla Regione e ai Comuni deve essere effettuato entro il 15 aprile di ogni anno.

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